La soluzione, si legge nel parere, risulta avvalorata dal tenore letterale dell’art.6,comma 7 il quale, riferendo i motivi della limitazione prevista all’esigenza di “valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni”, appare escludere le ipotesi in cui l’attività di supporto faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell’amministrazione.
Normativa
L’articolo 6, comma 7 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n.122/2010, prevede che, “al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza … non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009”.
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