Tagli (del 20%) nei bilanci 2011 alle spese per autovetture: conta chi sostiene la spesa

Rientrano nella limitazione prevista dal co. 14 dell’art. 6 le spese effettuate dal Comune in relazione a tutte le autovetture che siano di proprietà o nella disponibilità dell’ente locale, indipendentemente dal singolo utilizzatore (direttamente dipendenti dell’Amministrazione oppure, in virtù di specifici accordi, anche terzi). L’elemento da considerare ai fini della limitazione non è, dunque, il soggetto che utilizza l’autovettura, ma quello che sostiene la spesa.

Pertanto, se la spesa di funzionamento o manutenzione risulta integralmente sostenuta da terzi (ad esempio, dai fruitori del servizio reso mediante l’autovettura), essa non rientra nella limitazione stabilita dal citato co. 14 dell’art. 6, della l. n. 122/2010.

L’interpretazione arriva dalla corte dei conti per la lombardia (parere n. 114/2011) in risposta al quesito di un comune che ha ricevuto in donazione, nei primi mesi dell’anno 2010, un’autovettura da adibire ai servizi sociali, con cui è stato organizzato un servizio di trasporto presso strutture sanitarie pubbliche e private per anziani che necessitano di accertamenti ed esami clinici. Il costo del servizio è interamente recuperato dall’utenza mediante pagamento di una tariffa.

Riferimenti normativi

Art. 6 comma 14 del d.l. n. 78/2010 convertito nella l. n. 122/2010 “a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”

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