Comincia ad allargarsi l’ambito applicativo del Testo unico sulle società pubbliche affrontato dalla struttura di monitoraggio che la riforma ha istituito al ministero dell’Economia. E si tratta di un’attività importante in quanto l’elemento di originalità risiede nel fatto che fino ad oggi, in questa come in altre materie, non è mai corrisposta alla produzione normativa un serio monitoraggio sul suo rispetto, con il risultato di arrivare a norme in astratto sempre più giacobine e a risultati comunque modesti.
Alla costituzione della struttura, si abbina un ampliamento dei poteri ispettivi della Ragioneria generale che vengono estesi a tutte le società pubbliche.
La struttura dispone della banca dati unica sulle società, che è servita agli enti per la comunicazione dei piani di revisione straordinaria ex articolo 24 del Dlgs 175/2016 e ha prodotto ad oggi tre orientamenti e un’indicazione. Quest’ultima, in particolare, ha chiarito che non sarebbe stato richiesto l’invio generalizzato dei bilanci, che sono stati acquisiti altrimenti.
Gli orientamenti
Quanto agli orientamenti uno, del 28 maggio, precisa che la Struttura verificherà «la rispondenza dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche presentati dalle amministrazioni ai criteri indicati nel Testo unico» e «l’effettiva attuazione delle misure di razionalizzazione indicate nei piani, quali alienazione, fusione, messa in liquidazione della società», precisando che «potrà anche richiedere (…) l’attivazione da parte della Ragioneria Generale dello Stato dei poteri ispettivi».
Gli altri due mirano a definire il perimetro di applicazione del Testo unico, definendo i soggetti che vi rientrano, cioè le società a controllo pubblico, e quelli che ne sono sostanzialmente escluse, cioè le «quotate». Per le prime, la Struttura ritiene che la lettura dell’articolo 2, comma 1, lettere b) ed m) non possa essere formalistica, e che debba comprendere anche le situazioni di controllo esercitato «congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato».
In sostanza la struttura condivide la visione già prefigurata, con differenze di accento, da alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti. L’ultimo orientamento, del 22 giugno, affronta un altro tema significativo per definire il perimetro dei soggetti interessati dal Testo unico, cioè la definizione di quotate, che corrispondono (articolo 2, comma 1, lettera p) alle «società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati». Il tema è importante, perché alle quotate si applica il Testo unico «solo se espressamente previsto», e quindi quasi mai.
Cosa s’intede per mercato regolamentato
Il dubbio sorto fin da subito, però, è cosa si dovesse intendere per mercati regolamentati, visto che nel Testo unico non c’è una definizione espressa.
Il Mef opta, correttamente, per fare riferimento alla nozione del Dlgs 58/1998. Secondo la Struttura, «la nozione di mercato regolamentato accolta nel Testo unico, all’articolo 2, lettera p), è da ritenersi coincidente con quella definita dal Tuf ed è insuscettibile di una più ampia interpretazione». Viene da chiedersi, però, quale sarà il destino delle società che hanno ritenuto, anche se erroneamente, di non rientrare nel Testo unico perché emittenti titoli sui sistemi multilaterali di negoziazione o in altri mercati.
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl
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