Sulle partecipate pioggia di scadenze a dicembre

il sole24ore
5 Dicembre 2018
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In questo periodo sono tante le scadenze che le amministrazioni pubbliche devono rispettare relativamente alle società partecipate, alcuni introdotti dal Dlgs 175/2016, altri già presenti nel nostro ordinamento (come il censimento ). La pubblicazione da parte del Tesoro delle Linee guida sulla revisione periodica delle partecipate (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 26 novembre) è l’occasione utile per fare il punto sulla situazione, inquadrare cosa c’è da fare ed entro quali termini temporali. Revisione periodica delle partecipazioni Entro il 31 dicembre di ogni anno, in base all’articolo 20 del Tusp, le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni in società, dirette o indirette, devono effettuare, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle proprie partecipazioni. Per espressa previsione del

successivo articolo 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento al 31 dicembre 2017. La scadenza della rilevazione, la cui competenza è posta in capo al Consiglio comunale, è quindi fissata al 31 dicembre 2018. Su tale delibera è consigliata l’acquisizione del parere dell’organo di revisione (Corte dei conti Emilia Romagna, delibera 3/VSGO/2018), nonostante l’avviso contrario dell’Ancrel-Cndcec, in quanto ciò non è espressamente previsto dalla legge. Le linee guida ricordano che: – la revisione periodica è un atto obbligatorio, la cui mancata adozione comporta una sanzione a carico degli enti locali da 5mila a 500mila euro. Sono soggette alla ricognizione tutte le partecipazioni dirette e indirette, con la sola esclusione delle partecipate indirette possedute per il tramite di società non soggette al controllo dell’ente, né singolo né congiunto. I consorzi non aventi natura societaria e le aziende speciali devono adottare un proprio
piano di revisione. In caso di assenza di società, comunque, è consigliata l’adozione del provvedimento con esito negativo o la presa d’atto in altro provvedimento consiliare, da comunicare al ministero; – la revisione può concludersi con esito negativo, qualora tutte le partecipazioni possiedano i requisiti previsti dall’articolo 20, comma 2, del Dlgs 175/2018, ovvero sfociare nell’adozione di misure di razionalizzazione da attuare, sia in termini di efficientamento della spesa (quali le azioni di contenimento dei costi, le fusioni) sia di dismissione della partecipazione (alienazione, recesso, liquidazione, scioglimento). In tal caso entro il 31 dicembre 2019 le amministrazioni dovranno relazionare sugli esiti del piano di razionalizzazione approvato entro quest’anno e sui risultati raggiunti. Per facilitare l’adempimento, il ministero e la Corte dei conti hanno elaborato un format che gli enti potranno utilizzare per la necessaria ricognizione, che dovrà essere inviata loro
attraverso il «portale partecipazioni» entro il termine che sarà comunicato dal dipartimento del Tesoro. Il censimento annuale di partecipazioni e rappresentanti Previsto dall’articolo 17, comma 4, del Dl 90/2014 (legge di conversione n. 114/2014) e disciplinato dal Dm 25 gennaio 2015, il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti degli enti nelle partecipate (ex Consoc) è un appuntamento ormai consolidato per le amministrazioni pubbliche. Per snellirlo e integrarlo con quello relativo alla comunicazione della revisione periodica delle partecipate, il ministero sta lavorando a una modifica del portale, che sarà completamente rinnovato. In ogni caso, il portale non richiedera l’inserimento dei dati acquisibili da registri ufficiali (InfoCamere, Punto fisco, Consob) o gia inseriti dall’utente che ha censito la partecipata per primo. I termini per l’apertura e la conclusione del censimento annuale saranno comunicati dal ministero sul portale tesoro. Esito delle
procedure di alienazione-recesso Entro il 30 settembre 2017 tutte le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare – con provvedimento motivato – la ricognizione straordinaria delle proprie società partecipate possedute al 23 settembre 2016, individuando, se del caso, specifiche misure di razionalizzazione, tra cui azioni di contenimento dei costi, alienazione o cessione delle quote, messa in liquidazione, fusione o incorporazione. Le sole amministrazioni che hanno previsto l’alienazione ovvero l’esercizio del diritto di recesso dalla società partecipata, dovranno comunicarne l’esito al dipartimento del Tesoro. Il comma 3 dell’articolo 24, infatti, ha demandato alla Struttura di missione l’onere di verificare il puntuale adempimento degli obblighi di razionalizzazione. Il termine per l’invio della comunicazione è fissato al 7 dicembre 2018.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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