La normativa sulla protezione dei dati personali – ha sottolineato l’Autorità – “non rappresenta un ostacolo alla trasparenza amministrativa, specie laddove quest’ultima riguardi il corretto utilizzo di beni e risorse da parte di soggetti pubblici”.
In tale quadro, i consiglieri comunali provinciali e regionali hanno il diritto di ottenere dalle amministrazioni di riferimento, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per l’espletamento del loro mandato. Spetta dunque alle due strutture ospedaliere verificare che le richieste dei consiglieri siano riferite al mandato istituzionale. I consiglieri, da parte loro, una volta ottenute tali informazioni, sono comunque tenuti a garantire la necessaria riservatezza nel caso in cui i dati ricevuti siano sensibili o tali da ledere la dignità delle persone.
Anche riguardo alla conoscenza di tali informazioni da parte dei media, le norme sulla privacy – ha ricordato il Garante – non hanno inciso in modo restrittivo su quelle relative alla trasparenza amministrativa e all’accesso ai documenti. Spetta, anche in questo caso, all’amministrazione verificare se accogliere, sulla base dell’interesse e dei motivi rappresentati dagli organi di informazione, l’istanza di accesso. Una volta ritenuta legittima la richiesta di accesso, il giornalista sarà tenuto a valutare l’interesse pubblico nella diffusione delle informazioni lecitamente acquisite e verificare che esse siano pertinenti e non eccedenti, e comunque non lesive della dignità delle persone interessate.
Per quanto riguarda, infine, la pubblicazione sui siti web di dati personali relativi agli affittuari, il Garante ha precisato che essa è in generale ammessa se prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale presupposto, gli enti interessati possono comunque prevedere la diffusione di tali informazioni nell’ambito del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità che ogni amministrazione è tenuta a predisporre. Anche in questo caso, nella diffusione dei dati deve essere sempre rispettato il principio di pertinenza e non eccedenza.
Roma, 16 febbraio 2011
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali
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