La previsione contenuta nel decreto milleproroghe, in procinto di essere convertito in legge
Ma il rinvio al 31 marzo non incide sulla semplificazione
La proroga al 31 marzo del termine di approvazione del Piao, stabilita in fase di conversione del decreto milleproroghe dà respiro alle pubbliche amministrazioni, ma è la dimostrazione che la riforma degli strumenti di programmazione è ben lontana dal cogliere il risultato della “semplificazione” che si riprometteva. E’ l’art. 10, co. 11-bis, del milleproroghe (dl 198/2022, approvato il 15 febbraio scorso dal Senato e che mercoledì è atteso al voto di fiducia della Camera, si veda ItaliaOggi di ieri) a prorogare al 31 marzo 2023 i termini previsti l’adozione del Piao, e al contempo per l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (Ptpc). Un doppio rinvio dovuto alla circostanza che non tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accorpare nella specifica sezione dedicata all’anticorruzione del Piao la programmazione connessa: per le altre resta l’obbligo del Ptpc. Ma, adottata la scelta di far slittare la scadenza del Ptpc per le amministrazioni non soggette al Piao, coerenza voleva che slittasse simmetricamente anche la scadenza del Piao al nuovo termine del 31 marzo. Uno slittamento, però, che non riguarda gli enti locali. Infatti, il termine di adozione del Piao per tali enti è posto dall’art. 8 del dm 132/2022 al trentesimo giorno successivo alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione, fissata al 30 aprile 2023. La legge di conversione del milleproghe avrebbe potuto essere se per chiarire se i trenta giorni di cui parla l’art. 8 del dm citato decorrano dalla data alla quale in via generale sono rinviati i bilanci di previsione, oppure dalla singola data nella quale ciascun ente approva il proprio bilancio di previsione. La norma inserita nel milleproroghe all’art. 10, co. 11-ter aggiunge che, nelle more dell’approvazione del Piao, le amministrazioni possano comunque aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale, in modo da poter attivare le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzate all”attuazione del Pnrr, nonché all’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusii servizi,e del settore sociale nonché allo svolgimento delle funzioni fondamentali nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10 mila abitanti, ove nell’anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. Lo slittamento del Piao non può far languire le procedure di assunzione connesse al Pnrr. Da qui l’espressa indicazione di approvare lo stralcio del Piao connesso alla sezione anticorruzione,a conferma che l’unitarietà del documento non comporta l’obbligo di approvarlo in unico blocco, ma anche per sezioni e per fasi progressive, ogni volta che lo slittamento di termini comporti il mancato coordinamento con disposizioni normative. Gli enti locali, per esempio, sono obbligati dall’art. 5, co. 1-ter, del dlgs 150/2009 ad adottare immediatamente la programmazione degli obiettivi, quando i termini di approvazione dei bilanci sono posticipati, allo scopo di consentire l’efficiente programmazione. Tale adempimento impone, agli enti obbligati al Piao, di approvare lo stralcio della sezione relativa alla performance evidentemente ben prima della scadenza disposta dall’art. 8, dm 132/2022.
* Articolo integrale pubblicato sul Sole24ore del 17 febbraio 2022.
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