L’applicazione dell’avanzo di amministrazione ha un effetto negativo in termini di pareggio di bilancio, per cui deve essere valutata anche in questa prospettiva. Sul tema, tuttavia, è intervenuta in modo pesante la sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale, che ha imposto una rilettura costituzionalmente orientata della disciplina di cui alla L. 243/2012, di fatto imponendo di disapplicare gli attuali limiti all’utilizzo dell’avanzo e del fondo pluriennale vincolato.
Al riguardo, il Mef ha assunto una posizione conservativa del Mef, recentemente avallata dalla sentenza n. 94/2018, confermando con la circolare n. 5/2018 della Ragioneria generale dello stato il quadro normativo vigente. Tuttavia, si tratta di una posizione debole, chiaramente in contrasto con quanto affermato dalla Consulta e che lo stesso ministero sta mettendo in discussione nei tavoli tecnici in vista di un correttivo che dovrebbe trovare forma non appena sarà formato un nuovo governo. Nell’immediato, tuttavia, la sentenza 247 offre la possibilità di forzare le regole: un ente che applicasse correttamente l’avanzo sforando il pareggio avrebbe certamente titolo per contestare davanti al Tar l’applicazione delle sanzioni previste per tale fattispecie. Certamente, non si tratta di una soluzione semplice, ma di un appiglio a cui è possibile aggrapparsi a fronte di situazioni emergenziali che, però, si verificano spesso nella pratica quando occorre affrontare spese non previste, urgenti e indifferibili.
La possibilità di applicare avanzo di amministrazione, infine, è messa in forte dubbio dalla Corte dei conti per gli enti in disavanzo. Con diverse pronunce (in particolare, le deliberazioni n. 238/2017 della sezione regionale di controllo per la Campania e n. 134/2017, della sezione regionale di controllo per il Piemonte), si è sostenuto che agli enti in disavanzo di primo livello, ossia al lordo delle quote vincolate e accantonate, e fino al completo riassorbimento del medesimo, sarebbe precluso anche l’utilizzo di tali quote. In pratica, nelle amministrazioni in rosso, non solo non potrebbe essere applicato avanzo libero o destinato, ma neppure accantonato o vincolato, fino alla piena copertura del disavanzo. Il tema è molto delicato, anche perché, al di là della comprensibile preoccupazione di evitare il protrarsi di gestioni allegre, rischia di mettere a rischio la possibilità di far fronte, per esempio, a oneri derivanti da contenziosi in essere o da debiti fuori bilancio e finanche di pagare il salario accessorio dei dipendenti. Sono quindi allo studio dei correttivi normativi che consentano di trovare un equilibrio fra tali opposte esigenze.
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl
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