Inoltre, l’identificazione della nozione di “spesa sostenuta nell’anno 2009” fa riferimento al parametro di competenza e non a quello di cassa; quest’ultimo, infatti, potrebbe assumere carattere aleatoio, in ragione della casualità dell’entità delle liquidazioni effettuate dalle amministrazioni locali nell’anno 2009.
La lettura, di sollievo per gli enti locali, arriva con la deliberazione n. 7/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi sulla questione dalla sezione regionale di controllo per le Marche.
L’esclusione, precisano i giudici, “non incide sul principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, per i quali, invece, la provenienza dei finanziamenti per attività comunque riconducibili all’interno delle funzioni istituzionali deve ritenersi indifferente”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento