Stanziamento delle risorse per la contrattazione decentrata in bilancio, costituzione con provvedimento formale dirigenziale del fondo e stipulazione del contratto sono le tre fasi obbligatorie per giungere al legittimo impegno della spesa. La deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise 28 febbraio 2018, n. 15 giunge quanto mai opportunamente, in tempo di rinnovo dei contratti, per ricordare alcuni passaggi e condizioni fondamentali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi. Secondo la magistratura contabile la procedura da seguire deve distinguersi necessariamente in tre fasi e solamente qualora siano adempiute correttamente tutte, le risorse riferite al Fondo potranno essere impegnate e liquidate. Stanziamento in bilancio. La prima consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. Si tratta, ovviamente, dell’operazione di stanziamento, cui segue l’approvazione del bilancio. Il parere non si sofferma sul tema connesso dell’avvio della contrattazione. Come prassi, molti enti ritengono di avviare le trattative dopo l’approvazione del bilancio. A ben vedere, poiché ai fini della destinazione delle risorse oggetto della contrattazione sono i criteri da utilizzare e non le cifre da distribuire (queste debbono essere una conseguenza dei criteri), l’attesa dell’approvazione del bilancio non è necessaria. Ovviamente, lo stanziamento riguarderà tanto le risorse stabili quanto le variabili, a valenza annuale e da finanziare sulla base di una valutazione delle capacità di bilancio dell’ente, oltre che in relazione al valore da attribuire a progetti di miglioramento. Costituzione del fondo. Particolarmente delicata è la seconda fase, consistente nella costituzione del fondo. La delibera della sezione Molise chiarisce che non può considerarsi correttamente costituito il fondo mediante «mere note interlocutorie», perché occorre un atto formale. Il parere precisa che l’assenza di formalità dell’atto non «potrebbe essere superata» in un’ottica di sostanziale ricerca della volontà amministrativa che pur non promanando da un atto formale amministrativo viene facilmente rilevata dall’esame del bilancio e dall’esame degli atti informali che dettagliano le modalità di costituzione del fondo e il relativo calcolo». Dunque, occorre un atto formale, di competenza del dirigente o responsabile di servizio (anche se impropriamente il principio contabile 4/2 punto 5.2, parla di «delibera»). Aderendo a indicazioni fornite in passato anche dalla Sezione per il Veneto, il parere ritiene che l’atto di costituzione del fondo «ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse» e per questa ragione deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione. Si tratta di un indirizzo consolidato della magistratura contabile fatto proprio, del resto, nei principi contabili, ma, tuttavia, discutibile: il vincolo contabile si costituisce col bilancio e col successivo impegno di spesa. L’atto di ricognizione appare un passaggio burocratico in più. Sottoscrizione del contratto. Sul piano contabile, l’ultima fase si completa sottoscrivendo il contratto decentrato annuale: spiga la sezione Molise che, applicando i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, è il contratto a costituire «titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione». È, infatti a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa che «si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili». Il parere trae, di conseguenza, la conclusione che «solamente nel momento in cui si completa l’iter appena descritto l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata». Problema aperto. La magistratura contabile non si è mai espressa sulle conseguenza di un contratto stipulato l’anno successivo a quello di riferimento. Le conclusioni viste sopra lascerebbero intendere che una sottoscrizione ritardata possa creare problemi di legittimità, ma occorrerebbe conoscere il punto di vista delle sezioni giurisdizionali.
Stanziamenti delle risorse decentrate in tre mosse (obbligatorie)
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