Il fatto
Il dubbio posto da un Sindaco di un ente locale pugliese e se, in ragione della previsione normativa recata dall’art.20, comma 4, del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica anche per un solo anno nel quinquennio, ovvero se le successive proroghe che hanno da ultimo disposto la relativa stabilizzazione del personale fino al 31/12/2023 possono far riferimento al quinquennio precedente alla stabilizzazione, escludendo in tal modo il caso della violazione dei vincoli di finanza pubblica precedente.
Il dubbio della Sezione pugliese
Tralasciando il primo quesito, la questione resta dubbia in merito al quinquennio iniziale rispetto al numerose proroghe concesse dal legislatore, rimettendo alla Sezione delle Autonomie la risoluzione della seguente questione di massima: «se, il comma 4 dell’art. 20 rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” del d.lgs. 75 del 2017 – che vieta ai comuni che “per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica” di applicare i commi 1 e 2 della medesima norma, e dunque, di fare ricorso alle speciali facoltà di reclutamento del personale ivi previste e da ultimo prorogate al 31 dicembre 2023, al maturare di determinati requisiti – costituisca un limite anche nell’ipotesi di assunzioni effettuate nel regime temporale prorogato e se il rispetto dei vincoli di finanza pubblica debba essere valutato “ora per allora” ovvero con riferimento all’intero quinquennio 2012-2016, secondo l’interpretazione letterale della disposizione o, invece, al quinquennio antecedente alla data di maturazione dei requisiti previsti dai commi 1, lett. c) dell’art. 20 del d.lgs. 75 del 2017, interpretando la norma in senso dinamico».
La risoluzione della questione di massima
Secondo la Sezione delle Autonomie l’evidenziata discontinuità temporale fra la maturazione dei requisiti personali per l’assunzione (31 dicembre 2022), il momento dell’assunzione (fino al 31 dicembre 2023) e la verifica del presupposto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (risalente al periodo 2012-2016), non può essere superata in via interpretativa. In altri termini, non essendo intervenuto il legislatore nell’ampliare oltre al periodo di proroga delle stabilizzazioni anche il divieto nel periodo 2012-2016 degli enti che avessero violato i vincoli di finanza pubblica, non può non escludersi che l’interprete possa sostituirsi al legislatore per attuare delle modifiche che quest’ultimo non ha realizzato.
In altri termini, il quarto comma, individua chiaramente e precisamente il periodo da considerare e ogni modifica interpretativa di tale periodo, seppure motivata da esigenze di maggior continuità temporale, finirebbe per sostituire alle valutazioni del legislatore quelle dell’interprete, attribuendo a quest’ultimo una funzione che non gli compete.
In ragione di tali indicazioni, la Sezione delle Autonomia ha pronunciato la seguente questione di massima «Il comma 4 dell’art. 20 rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” del d.lgs. n. 75 del 2017 – che vieta ai comuni che “per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica” di applicare i commi 1 e 2 della medesima norma, e dunque, di fare ricorso alle speciali facoltà di reclutamento del personale ivi previste e da ultimo prorogate al 31 dicembre 2023, al maturare di determinati requisiti – costituisce un limite anche nell’ipotesi di assunzioni effettuate nel regime temporale prorogato e, di conseguenza, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica deve continuare ad essere valutato con riferimento all’intero quinquennio 2012-2016, secondo la previsione espressa della norma».
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