Un Ente locale destinatario di una fattura per la quale opera lo split payment non assume la qualifica di debitore d’imposta e, conseguentemente, non ha facoltà di variare autonomamente, sulla base di un parere pro veritate di un professionista, l’IVA addebitatagli in rivalsa, restando tale facoltà rimessa esclusivamente al cedente o prestatore, nel presupposto che sarebbe quest’ultimo a rispondere dell’errore laddove fosse in seguito accertata una errata applicazione dell’aliquota IVA: è quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 424/2021, pubblicata lo scorso 22 giugno.
Rispondendo al quesito posto da un’amministrazione provinciale, gli esperti dell’Agenzia hanno richiamato la circolare n.15/E del 13 aprile 2015, con la quale era già stato chiarito che lo split payment “non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’ente pubblico”, in quanto non incide sulla fase dell’applicazione dell’imposta, ma solo su quella della sua riscossione.
Secondo gli esperti dell’Agenzia delle Entrate, due sono le strade percorribili nel caso in cui non sia più possibile emettere le note di variazione perché è decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione:
- il fornitore, laddove intenda recuperare la maggiore imposta addebitata per rivalsa, può attivare la procedura di rimborso di cui all’art. 30-ter, comma 1, del decreto IVA (d.P.R. n. 633/1972), secondo cui “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”; tuttavia, essendo stata la maggiore imposta versata mediante il meccanismo dello split payment, secondo l’Agenzia il fornitore deve indicare nell’istanza come beneficiario del rimborso, se spettante, l’Ente committente;
- in alternativa, laddove la richiesta di rimborso sia presentata direttamente dall’ente committente, l’istanza andrà sottoscritta anche dal fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante.
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