Come evidenziato da FiscoOggi, le precisazioni riguardano i soggetti passivi Iva che dal 1° luglio 2017 sono riconducibili nell’ambito della disciplina della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, Dpr 633/1972).
La circolare n. 28/E, che completa i primi chiarimenti già resi con la circolare n. 27/2017 (vedi “Split payment ad ampio raggio: le novità in vista degli adempimenti”) rammenta, preliminarmente, i presupposti e i metodi di determinazione dell’acconto Iva di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 405/1990, per poi soffermarsi sulle regole che i soggetti “split payment” dovranno seguire, in generale, nel determinare l’acconto, nonché, in particolare, quello per il 2017.
La circolare spiega che, ai fini della determinazione della base di calcolo dell’acconto Iva, tutti i contribuenti “split payment” dovranno tenere conto dell’imposta versata nell’ambito della scissione dei pagamenti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi optino per il versamento diretto all’Erario (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015) ovvero per la doppia annotazione delle fatture di acquisto (articolo 5, comma 1), nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972.
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