Un contribuente ha impugnato gli atti disposti da organo incompetente che ha determinato le tariffe dell’imposto sui rifiuti (TARSU), sostenendo che la competenza sia intestata al Consiglio comunale. Sia la Commissione tributaria provinciale (CTP) che, successivamente, la Commissione tributaria regionale (CTR) hanno dato ragione al contribuente. Di diverso avviso la Cassazione (sentenza n.15986/2020) che, in riforma della sentenza, ha affermato che, in base al (TUEL) D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, lett. f), spetta al consiglio comunale (…) “f) l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”, dal che si evince, a contrario, che la fissazione delle aliquote tributarie spetta invece alla giunta comunale in quanto organo di competenza residuale.
La vicenda
Un cittadino impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale la cartella di pagamento della TARSU lamentando la carenza di potere del Sindaco (in considerazione della legge siciliana, che attribuisce la competenza residuale a differenza dell’ordinamento nazionale che riserva il citato potere alla Giunta Comunale) a determinare le tariffe per l’anno di riferimento. La commissione di primo grado ha acconto il ricorso ritenendo che la competenza a provvedere dell’organo di indirizzo politico-amministrativo, individuato nell’organo assembleare, appare la soluzione più rispondente sul piano normativo e sistematico. Anche la Commissione tributaria regionale, cui si è rivolta il Comune, ha ritenuto corretto il ragionamento seguito dal giudice di primo grado in ordine alla competenza ad emettere le tariffe Tarsu.
Avverso la sentenza è ricorso il Comune in Cassazione, precisando come, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la concreta determinazione delle tariffe non è ,negli enti locali siciliani, di competenza del Consiglio comunale, bensì del sindaco. Infatti, ha precisato il Comune, il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano attribuiti alla competenza di altri organi del Comune sicché la competenza residuale, che nell’ordinamento nazionale è attribuita alla Giunta comunale dall’art 48 del T.U.E.L., spetta in Sicilia al Sindaco.
La decisione della Cassazione
Secondo il giudice di legittimità il ricorso del Comune è fondato. Infatti, in base al D.Lgs. n. 267 del 2000, l’art. 42, lett. f), stabilisce che spetta al consiglio comunale (…) “f) l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”, dal che si evince, a contrario, che la fissazione delle aliquote tributarie spetta invece alla giunta comunale in quanto organo di competenza residuale. D’altra parte, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (nella specie tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti ad uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria” (tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 23/05/2019, n. 14039).
Il giudice di legittimità ha, infatti, precisato come provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria (tra le tante Cass. n. 8336 del 24/04/2015; Cass. n. 360 del 10/01/2014).
Pertanto, nel caso di specie, il sindaco ha istituito quattro diverse categorie immobiliari con distinte percentuali di rincaro, attenendo essa all’individuazione del corrispettivo da erogare sulla base della maggiore o minore fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il provvedimento del sindaco, quindi, si colloca nell’ambito dei provvedimenti di competenza residuale in quanto costituisce attuazione del criterio economico generale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal Consiglio Comunale.
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