Comunicazioni dati fatture 2017 al traguardo.
Scade venerdì 6 aprile il termine, così fissato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 5 febbraio 2018, per l’invio dello «spesometro» relativo al secondo semestre, sia nella versione obbligatoria che facoltativa, nonché per correggere, senza applicazione di sanzioni, i dati trasmessi per il primo semestre.
Intanto è ancora incerta la sorte delle fatture d’acquisto ricevute l’anno scorso, ma registrate nei primi mesi del 2018 «in coda» alle annotazioni del 2017, la cui Iva è recuperata nella dichiarazione annuale relativa al 2017.
Non è chiaro, infatti, se debbano essere caricate su una delle comunicazioni relative al 2017, seguendo il nuovo criterio di imputazione della detrazione dell’Iva, oppure su quella del 2018, assumendo il criterio della registrazione materiale che governa il riporto delle fatture passive nello spesometro. Dal 2019, poi, l’adempimento uscirà di scena in concomitanza con la generalizzazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, eccetto che per le operazioni con soggetti esteri, per le quali sarà sostituito da una comunicazione specifica che avrà frequenza mensile. Ma rivediamo le novità apportate dal dl n. 148/2017. Frequenza della comunicazione. I contribuenti hanno la facoltà di trasmettere le comunicazioni dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del dl n. 78/2010 con riferimento al semestre anziché al trimestre. Il dl n. 148/2017 ha infatti portato a regime la possibilità di invio semestrale, già prevista per il solo anno 2017. Nello stesso senso è stato modificato il punto 4 del provvedimento del 28 ottobre 2016, allo scopo di allineare anche la frequenza della comunicazione facoltativa di cui all’art. 1 del dlgs n. 127/2015. Soggetti esonerati.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, non vi è obbligo di includere nella comunicazione i dati delle fatture elettroniche trasmesse per il tramite del «sistema di interscambio» gestito dall’Agenzia stessa. In via generale, inoltre, sono esonerati dalla comunicazione: – le persone fi siche che si avvalgono del regime forfetario o del regime di vantaggio per i contribuenti minimi; gli agricoltori esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 34, sesto comma, del dpr n. 633/72, limitatamente a coloro che esercitano l’attività nelle zone montane di cui all’art. 9 del dpr n. 601/73; le amministrazioni pubbliche, relativamente alle fatture emesse nei confronti di consumatori fi nali. Operazioni con l’estero Come si diceva, l’introduzione dal 2019 della fattura elettronica obbligatoria, da inviare tramite il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate, renderà superfl uo l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture, che viene conseguentemente abrogato a partire dalle operazioni dell’anno prossimo. Poiché però l’obbligo della fattura elettronica non riguarda gli scambi con soggetti stabiliti all’estero (e non identifi cati in Italia), è istituito, con la stessa decorrenza, l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti non stabiliti e non identifi cati nel territorio dello stato, eccettuate quelle per le quali sia stata emessa bolletta doganale (importazioni ed esportazioni), oppure fattura elettronica veicolata tramite il Sdi. Questo nuovo adempimento dovrà effettuarsi con frequenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl
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