Spese di rappresentanza e tempi medi di pagamento. Le possibili sanzioni in caso di inadempimento

Il mancato invio del prospetto per le spese di rappresentanza e dell’indice di tempestività dei pagamenti rappresentano per i giudici contabili gravi irregolarità contabili ed comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, tanto che il legislatore ha previsto uno specifico apparato sanzionatorio in caso di inadempimento

10 Maggio 2018
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Il mancato invio del prospetto per le spese di rappresentanza e dell’indice di tempestività dei pagamenti rappresentano per i giudici contabili gravi irregolarità contabili ed comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, tanto che il legislatore ha previsto uno specifico apparato sanzionatorio in caso di inadempimento. La deliberazione 3 maggio 2018 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, indicata ad un comune sottoposto a verifica, tra le varie irregolarità, anche quelle riferite al mancata pubblicazione delle spese di rappresentanza e dell’indicatore di tempestività dei pagamenti.

Prospetto spese di rappresentanza

Il Collegio contabile molisano stigmatizza il mancato invio del prospetto delle spese di rappresentanza del Comune, oltre la fatto che lo stesso non sia stato pubblicato nel sito istituzionale web dell’ente. Tale mancanza di informazione non permette, infatti, di poter controllare se sia stato o meno rispettato il limite di spesa. Si ricordi come l’articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 abbia stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall’articolo 6 del Dl 78/2010 e dall’articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008 (riduzione nella misura minima dell’80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità), in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

In modo particolare l’ente locale ha violato la disposizione di cui all’art.16 comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui “le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale.” La legge, pertanto prevede due distinti adempimenti obbligatori, il primo di invio alla Corte ed il secondo della sua pubblicazione, entrambi i citati obblighi sono stati disattesi dall’ente locale. Al fine di evidenziare l’apparato sanzionatorio, il Collegio contabile evidenzia come le disposizioni della legge sulla trasparenza di cui D. Lgs. n.33 del 2013, prevedono in modo specifico all’art.46 che “L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente … costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”. Sul punto si evidenzia come di recente i giudici contabili pugliesi (Corte dei conti Puglia sentenza n. 185/2018) hanno condannato il Nucleo di valutazione per aver distribuito la retribuzione di risultato in assenza della verifica degli obblighi di trasparenza loro imposti dalla legge. E’ stato evidenziato, infatti, come il Nucleo la valutazione non può prescindere in fase di valutazione delle prestazioni svolte dal personale con qualifica dirigenziale dalla obbligatoria verifica del raggiungimento del fondamentale obiettivo di trasparenza normativamente imposto, anche se lo stesso non sia stato inserito in modo specifico tra gli obiettivi posti dall’amministrazione. In altri termini, la conoscenza della fonte normativa violata e la verifica della ricorrenza di una disposizione normativa che condiziona l’erogazione della retribuzione di risultato costituiscono comportamenti sicuramente e normalmente esigibili da parte dei componenti di un organo quale il nucleo di valutazione, cui la legge intesta specifiche funzioni non solo di valutazione dell’attività gestionale dei dirigenti ma anche di impulso in ordine alla messa a sistema di misure e azioni finalizzate al rispetto degli obblighi di trasparenza.

Rispetto tempi medi di pagamento

Altra criticità riscontrata riguarda il ritardo dei pagamenti rispetto alle disposizioni legislative che impongono all’ente locale nel d.l.66/2014 di rispettare i pagamenti verso i fornitori nel termine massimo di 60 giorni. Il comune ha invece effettuato pagamenti in media superiore ai 15 giorni rispetto al citato limite. La violazione dei termini nonostante non siano applicabili sanzioni a carico dell’ente locale, essendo anche venuto meno il divieto di assumere a seguito della sentenza della corte Costituzionale n. 272 del 1°/22 dicembre 2015, resta ferma, per il ritardo protrattosi oltre i termini consentiti, la eventuale responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa, nonché quella derivante dal pagamento di interessi moratori o da eventuali azioni per il risarcimento di danni intraprese dai destinatari dei pagamenti tardivi. Si ricordi come oltre all’indicatore di tempestività dei pagamenti, le disposizioni della trasparenza prevedono all’art.4-bis, comma 2, che “Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”. Anche in questo caso l’omissione della pubblicazione comporta le citate responsabilità previste in generale dall’art.46 sopra evidenziato, oltre alla sanzione prevista dall’art.47, comma 2, il quale prevede una sanzione “… da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione”.

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