Spese collocamento minori disposte dal Tribunale. Procedura e condizioni prima dell’utilizzo dell’avanzo libero

8 Ottobre 2019
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La Corte dei conti del Lazio con la deliberazione n.83/2019 (vedi bilancioecontabilita.go-vip.net del 03/09/2019) ha avuto modo di evidenziare come le rette dei minori, sopportate dai comuni per l’alloggio dei medesimi presso case famiglie, avviene su disposizione del giudice, con la conseguenza che la spesa sia annoverabile tra le spese di natura non permanente. Si tratta, a detta dei giudici contabili laziali, di una spesa del tutto esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune, il quale è tenuto a sopportarla comunque a fronte dell’ordine giudiziale, ovvero al ricorrere dei presupposti di necessità in qualunque tempo questi intervengano con la conclusione che la spesa può essere finanziabile anche con l’utilizzo dell’avanzo libero. Rispetto alla vincolatività della spesa indicata dal Collegio contabile laziale, i giudici contabili della Lombardia (deliberazione n.367 del 25 settembre 2019) analizzano i presupposti di obbligatorietà secondo una diversa ottica di intervento dei comuni, prima di esaminare l’eventuale utilizzo dell’avanzo libero a copertura delle spesa.

Le norme che regolano l’assegnazione dei minori

Il Collegio contabile lombardo parte dal r.d.l. del 1934 n.1404 che regola le misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere. In questo caso, quando un minore di anni 18 che manifesta irregolarità della condotta o del carattere, il Tribunale dei minorenni può disporre decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall’Erario, sono a carico dei genitori e, in mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente. In altri termini, e spese per il collocamento del minore presso una comunità terapeutica sono a carico della famiglia di appartenenza, sebbene debbano essere anticipate dal Comune. In questo caso, precisa il Collegio contabile, la situazione è quella per cui il comune, dopo avere effettuato il pagamento, esercita il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario (la famiglia del minore), secondo quanto disposto dal codice civile. Infatti, i giudici di legittimità (tra le tante Cassazione sentenza n.22678/2010) hanno avuto modo di precisare che, fatta salva la sola eccezione data dallo stato di indigenza della famiglia, tale situazione non potrebbe essere derogata nemmeno da parte dell’autorità giudiziaria con espressa previsione contraria, non potendo questa trovare causa nel “compito di assistenza che grava sui Comuni”. In conclusione, spetta dunque al Comune anticipare le spese anzidette, salvo rivalersi nei confronti dei genitori del minore che, in quanto unici obbligati, saranno tenuti all’integrale rimborso. A tale regola potrebbe fare eccezione, su previsione giurisdizionale, la sola ipotesi in cui la famiglia di appartenenza versi in uno stato di indigenza tale da non essere in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento delle rette di mantenimento presso la struttura individuata.

La copertura finanziaria

Nel caso in cui, pertanto, la spesa non può essere sostenuta dalla famiglia indigente, l’ente può ricorrere al prelievo dal fondo di riserva, fondo che è destinato per natura a sopportare spese impreviste. In conclusione, le spese “relative a collocamento di minori e madre degli stessi”, configurabili quali “spese impreviste”, hanno carattere permanente o meno a seconda della modulazione degli oneri a carico del Comune e segnatamente a seconda degli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta. Spetta, quindi, al comune, nell’esercizio della sua autonomia finanziaria, verificare che l’applicazione annuale dell’avanzo libero si sostanzi, in particolare nei casi che si protraggono per più esercizi finanziari, nella copertura di una spesa corrispondete alla lettera d) comma 2, dell’art. 187 TUEL “spese correnti a carattere non permanente” tra le possibilità di utilizzo con variazione di bilancio dell’avanzo libero di amministrazione. Ricorda, il Collegio contabile lombardo, come il comma richiamato indica un ordine di priorità che colloca la tipologia in esame al penultimo posto, dopo i debiti fuori bilancio (DFB), la salvaguardia e gli investimenti e prima dell’estinzione anticipata dei prestiti.

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