Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2011 .
(G.U. 31/12/2011, n. 304)

Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO l’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui all’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;
VISTA l’intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 27 ottobre 2011;
VISTO l’articolo 36, comma 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede la trasmissione dello schema di decreto concernente la sperimentazione alle Camere, ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario; VISTI il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale istituita dall’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le cui osservazioni sono state recepite o saranno attuate, o approfondite, nel corso della sperimentazione;
SU PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, delle riforme per il federalismo, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, per la semplificazione normativa;

DECRETA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – (Oggetto della sperimentazione)

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.
2. La sperimentazione riguarda, in particolare, l’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio. Il principio contabile generale della competenza finanziaria è definito nell’allegato n. 1, fermi restando i principi contabili specifici nell’ambito sanitario recati dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011.
3. Sono oggetto di sperimentazione anche le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti in sperimentazione di cui al comma 3, limitatamente agli articoli 3, 4, 5 e 16, comma 3 e 25 comma 3.

Art. 2 – (Modalità applicative della sperimentazione)

1. Nel corso della sperimentazione gli enti di cui all’articolo 3 si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a quelle del presente decreto, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto con esse compatibili.
2. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate “in via esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 2.
3. Con riferimento ai soli schemi di bilancio di cui all’articolo 9 la sperimentazione è effettuata “in parallelo” secondo le seguenti modalità:
a. Nel 2012 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli previsti dall’articolo 9;
b. Nel 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci che conservano solo funzione conoscitiva, quelli previsti dall’articolo 9 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
Ai fini dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, dei bilanci di cui all’articolo 9 con funzione autorizzatoria, il “Gruppo bilanci” costituito presso la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 verifica lo stato di avanzamento delle attività poste in essere dagli enti in sperimentazione. 4. Nel corso del 2012 gli enti in sperimentazione che adottano la contabilità finanziaria possono rinviare al 2013 l’attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.
5. La sperimentazione non può essere interrotta o cessata in corso di esercizio, ma solo al termine di ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013.

Art. 3 – (Enti ammessi alla sperimentazione)

1. Entro 150 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 4, del citato decreto n. 118, individua gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall’Unione delle province d’Italia (UPI) e dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. Per partecipare alla sperimentazione gli enti locali individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, entro il 20 gennaio del 2012, la delibera della Giunta dell’ente concernente la partecipazione alla sperimentazione o, per gli enti strumentali degli enti locali, dell’organo esecutivo competente a definire le scelte strategiche dell’ente.
3. Gli enti di cui al presente articolo partecipano alla sperimentazione anche attraverso i propri organismi strumentali, come definiti dall’articolo 9, commi 7 e 8.
4. Ciascuna regione e ente locale di cui al comma 1 coinvolge nella sperimentazione almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria, uno in contabilità economico-patrimoniale. Le regioni estendono la sperimentazione ad almeno un proprio ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.
5. Ciascun ente di cui al comma 1 individua il proprio referente per la sperimentazione e comunica il suo nome e indirizzo di posta elettronica, con l’elenco degli enti di cui al comma 4, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi con le modalità di cui all’articolo 36, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118, la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano la domanda di partecipare al secondo anno di sperimentazione.

Art.4 – (Sistema premiante)

1. Alle regioni, alle province e ai comuni che partecipano alla sperimentazione nel 2012 sarà ridotto il contributo alla manovra riguardante tale esercizio, senza oneri per la finanza pubblica, a valere su una quota dei 200 milioni di euro di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 5 – (Revoca della sperimentazione)

1. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del presente decreto e che non hanno dato seguito, entro 30 giorni, alla formale richiesta di adeguamento alle disposizioni riguardanti la sperimentazione.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e a quelle del presente decreto fino al termine dell’esercizio in cui sono stati esclusi dalla sperimentazione.

TITOLO II – ENTI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA E ECONOMICO-PATRIMONIALE

Art. 6 – (Sistema contabile)

1. Le regioni e gli enti locali di cui all’articolo 3 a decorrere dall’avvio della sperimentazione affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti strumentali delle Regioni e degli enti locali in contabilità finanziaria coinvolti nella sperimentazione.
3. Al fine di consentire l’avvio della contabilità economico-patrimoniale si richiamano le disposizioni riguardanti l’aggiornamento degli inventari i quali costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.

Art. 7 – (Principi contabili)

1. Gli enti di cui all’articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, al principio contabile generale della competenza finanziaria contenuto nell’allegato 1 al presente decreto ed ai seguenti principi contabili applicati:
– della contabilità finanziaria (allegato n. 2);
– della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 3);
– dei bilanci consolidati (allegato n. 4)
2. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1 istituiscono nei propri bilanci il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. La disciplina del fondo pluriennale vincolato è definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
3. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto concernente gli esercizi 2012 e 2013, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

Art. 8 – (Piano dei conti integrato)

1. Le Regioni e gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall’elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all’allegato n. 5, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.
2. Le province, i comuni e gli altri enti locali in sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall’elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all’allegato n. 6, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.
3. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti di cui all’articolo 6 fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti.
4. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all’articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare i piani dei conti di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all’articolo 3.

Art. 9 – (Bilanci)

1. Negli esercizi 2012 e 2013 gli enti in sperimentazione in contabilità finanziaria adottano, accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 completi dei relativi allegati, i seguenti schemi di bilancio:
a) bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza di cui agli allegati n. 7. Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale delle regioni può essere costituito solo dal bilancio pluriennale comprensivo, per il primo anno, delle previsioni di cassa;
b) rendiconto della gestione, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale di cui agli allegati n. 8;
2. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale di cui al comma 1 sono allegati:
a) la nota preliminare per le regioni e la relazione programmatica per gli enti locali, che si conformano alla nuova struttura del bilancio di cui al comma 1;
b) prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 7-a);
c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegati n. 7-b);
d) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 7-c);
e) l’elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
f) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti;
g) l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (allegato n. 7-d);
3. Al rendiconto della gestione sono allegati:
a) prospetto delle entrate accertate per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 8-a);
b) prospetto delle spese impegnate per missioni, programmi e macroaggregati (allegati n. 8-b);
c) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato n. 8-c),
d) la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato n. 8-d);
e) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per funzioni, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard (articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) (allegato n. 8-e);
f) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La nota integrativa è corredata di un prospetto che espone i risultati della gestione con le relative previsioni, secondo la struttura del piano dei conti di cui all’articolo 8, comma 4. Il prospetto è predisposto secondo l’allegato n. 8-f.
g) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti;
4. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche a carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuite e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
5. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all’articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare gli schemi di bilancio di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all’articolo 3.
6. Il rendiconto della gestione comprende anche la gestione dei propri organismi strumentali di cui ai commi 7 e 8. A tal fine gli enti provvedono ad aggiungere alle proprie risultanze, nelle apposite voci di entrata e di spesa, quelle dei propri organismi strumentali e ad eliminare le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al medesimo fine gli enti disciplinano tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei propri organismi strumentali.
7. Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.
8. Le istituzioni di cui all’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentale degli enti locali.

Articolo 10 – (Le variazioni di bilancio)

1. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono di competenza della giunta con provvedimento amministrativo.
2. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall’articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, le variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo programma, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste possono essere effettuate dalla giunta.
4. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario dell’ente.

Art. 11 – (Bilanci semplificati)

1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno la facoltà e non l’obbligo di predisporre il bilancio consolidato.

Art. 12 – (Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi e vincolati. I fondi vincolati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo svalutazione crediti.
2. L’avanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 può essere utilizzato con il bilancio di previsione o con successivo provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

– per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari,
– per la copertura dei debiti fuori bilancio;
– per il finanziamento di spese di investimento;
– per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio;
– per le altre spese correnti in sede di assestamento;
– per l’estinzione anticipata dei prestiti. 3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti di contabilità degli enti, i dirigenti o, in assenza di norme, il responsabile finanziario dell’ente possono immediatamente utilizzare la quota dell’avanzo d’amministrazione derivante da accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo approvato e, per le finalità cui sono destinate, le quote dell’avanzo derivanti da fondi vincolati
4. Nel bilancio di previsione annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell’entrata e della spesa, l’importo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Nelle spese del bilancio finanziario è altresì stanziata la quota del risultato di amministrazione corrispondente al fondo svalutazione crediti e degli accantonamenti effettuati per passività potenziali nel caso in cui l’avanzo non presenti un importo sufficiente a comprenderli.

Art. 13 – (Transazione elementare)

1. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 degli enti in sperimentazione è costituita dal:
a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese), come definito dagli allegati n. 7 concernenti gli schemi di bilancio;
b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato come definito dagli allegati n. 5 e 6 concernenti il piano dei conti integrato delle Regioni e degli enti locali;
c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese;
d) codice identificativo delle transazioni dell’Unione europea di cui al comma 2;
e) codice SIOPE;
f) codice unico di progetto, identificativo del progetto d’investimento pubblico realizzato dall’amministrazione (solo per le spese di investimento);
g) codice identificativo dell’entrata ricorrente e non ricorrente.
2. Il codice identificativo delle transazioni dell’Unione europea è costituito da:
a) 1 per le entrate, comprese quelle derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche italiane, destinate al finanziamento dei progetti comunitari, e 2 per le altre entrate; b) 3 per le spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari e 4 per le altre spese;
3. Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, prevista dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la codifica di cui al comma 1, lettera a), è attribuita anche alle scritture di assestamento. 4. Gli enti in sperimentazione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto.

Art. 14 – (Riaccertamento dei residui all’avvio della sperimentazione)

1. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti di cui all’articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria provvedono:
a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, con esclusione di quelli derivanti dall’ambito sanitario, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto);
b) all’eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) – se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all’esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi. Gli enti che riaccertano i propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell’esercizio di avvio della sperimentazione costituiscono il fondo pluriennale vincolato fin dal 2012;
c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2;
d) ad accantonare una quota dell’avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
e) al ri-accertamento e al re-impegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all’esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l’obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto). La copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.
2. La copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2 può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 1, lettera e).
3. La copertura dell’eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 1, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.

TITOLO III – ENTI IN CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE

Art. 15 – (Principi contabili)

1. A decorrere dall’avvio della sperimentazione gli enti di cui all’articolo 3, comma 4, in contabilità economico patrimoniale non tenuti all’adozione della contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ai principi del codice civile. Gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 19,comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, sono tenuti al rispetto dei principi contabili dettati dal Titolo II del predetto decreto legislativo.

Art. 16 – (Tassonomia)

1. A decorrere dall’avvio della sperimentazione gli enti di cui all’articolo 15, con l’esclusione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, partecipano alla rilevazione SIOPE individuando, tra le codifiche gestionali vigenti, quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione.
2. Gli enti di cui al comma 1, allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto, definito secondo le modalità di cui all’allegato n. 9, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi cofog. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.
3. Gli enti in sperimentazione coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al bilancio preventivo economico annuale 2013 il prospetto, definito secondo le modalità di cui all’allegato n. 10 concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

TITOLO IV – PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Art. 17 – (Indicatori di bilancio)

1. Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in sperimentazione, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, d’ora in avanti denominato “Piano”, il quale:
a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell’ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti; b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla pagina principale (home page);
c)è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Sulla base degli indicatori autonomamente individuati dagli enti in sperimentazione sulla base delle disposizioni del presente decreto è definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che dal 2014 ciascun ente deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità degli indicatori di risultato.

Art. 18 – (Requisiti minimi del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)

1.Il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio di cui agli strumenti di programmazione dell’ente e, in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all’impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione.
2. Per ciascun programma, il Piano fornisce:
a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
b) il triennio di riferimento o l’eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
c) uno o più indicatori che consentono di misurare l’obiettivo e monitorare la sua realizzazione.
3. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:
a) una definizione tecnica che consenta di specificare ciò che l’indicatore misura e l’unità di misura di riferimento;
b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o l’istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore e che consente di verificarne la misurazione;
c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell’indicatore;
d) il valore “obiettivo” ossia il risultato atteso dell’indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;
e) l’ultimo valore effettivamente osservato dell’indicatore.
Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall’amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.
4. Alla fine di ciascun esercizio finanziario al rendiconto della gestione è allegato il Piano con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. L’analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell’organo esecutivo.
5. In sede di consuntivo, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori “obiettivo” ossia i risultati attesi, per l’esercizio finanziario di riferimento e per l’arco temporale pluriennale sono i medesimi di quelli indicati nella fase di previsione. Nel secondo anno della sperimentazione il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, l’aggiornamento dei valori “obiettivo” e, per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.

TITOLO V – BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 19 – (Bilancio consolidato)

1. Gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato n. 4 al presente decreto). Il bilancio consolidato non comprende i bilanci degli enti di cui all’articolo 1, comma 3, cui si applica l’articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato di un’amministrazione pubblica costituiscono il “Gruppo dell’amministrazione pubblica”.
3. Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.
4. Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 20 – (Schema di bilancio consolidato)

1. Gli enti in sperimentazione adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all’allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato.
2. Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati:
a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa,
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti.

Art. 21 – (Enti strumentali)

1. Si definisce ente strumentale delle regioni o degli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l’ente locale:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante.
2. Gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono enti strumentali degli enti locali.
3. Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali di cui all’articolo 2 del TUEL sono distinti nelle seguenti tipologie, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio: a. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
b. Istruzione e diritto allo studio,
c. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali,
d. Politiche giovanili, sport e tempo libero
e. Turismo
f. Assetto del territorio ed edilizia abitativa,
g. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente,
h. Trasporti e diritto alla mobilità,
i. Soccorso civile,
j. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
k. Tutela della salute,
l. Sviluppo economico e competitività,
m. Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,
n. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
o. Energia e diversificazione delle fonti energetiche,
p. Relazione con le altre autonomie territoriali e locali,
q. Relazioni internazionali.

Art. 22 – (Società controllate)

1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l’ente locale:
a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante.
3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

Art. 23 – (Società partecipate)

1. Nel corso della sperimentazione, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.
2. Sulla base dei risultati della sperimentazione si valuterà se comprendere tra le società partecipate anche quelle nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – (Valutazione della sperimentazione)

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati della sperimentazione, i referenti di cui all’articolo 3, comma 5, comunicano tempestivamente al “Gruppo bilanci” costituito presso la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – all’indirizzo di posta elettronica info.arconet@tesoro.it – le criticità e le difficoltà incontrate nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la sperimentazione e le richieste di chiarimenti connesse all’applicazione dei principi contabili generali e applicati.

 Art. 25 – (Obblighi di comunicazione degli enti in sperimentazione)

1. Per i fini di cui all’articolo 24, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti dotati di contabilità finanziaria trasmettono al “Gruppo bilanci” di cui all’articolo 24, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:
a) il bilancio di previsione finanziario decisionale e gestionale, annuale e pluriennale, unitamente ai relativi Piani degli indicatori e risultati attesi di bilancio;
b) il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e il relativo Piano degli indicatori;
c) il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti che adottano la contabilità economico patrimoniale, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, trasmettono al “Gruppo bilanci” di cui al comma 1, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:
a. il budget economico
b. il bilancio di esercizio;
c. il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.
3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, trasmettono al “Gruppo bilanci” di cui all’articolo 24, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva, il bilancio di esercizio completo degli allegati.
4. Al fine di consentire la valutazione degli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria e il confronto con il precedente assetto contabile, il Gruppo bilanci può richiedere agli enti in sperimentazione ulteriori informazioni concernenti le modalità di contabilizzazione delle operazioni gestionali svolte nel corso dell’esercizio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

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