- a) un carente accantonamento al FCDE nel conto consuntivo con contestuale utilizzazione di un avanzo di amministrazione di fatto non disponibile, tale da generare una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 cost;
- b) mancato accantonamento del fondo rischi che l’ente ha giudicato non necessario, in violazione delle disposizioni previste nei principi contabili;
- c) mancato recupero dell’evasione tributaria con potenziale danno erariale.
Prima di analizzare le criticità, i giudici contabili hanno evidenziato come gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione dei conti pubblici, non costituiscono solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 cost.
Accantonamento FCDE e utilizzo dell’avanzo
Il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata ha previsto in via eccezionale ed irripetibile del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ed il primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Avuto riguardo all’importo del fondo lo stesso è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione). Già fin dal primo esercizio di applicazione del principio contabile, è disposto che l’ente, in sede di rendiconto, accantoni nell’avanzo di amministrazione “l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista dalla recente normativa per gli esercizi dal 2015 al 2018”. Ora dell’esame della documentazione ricevuta dal Comune ed quella trasferita in occasione della fase istruttoria, è emerso che l’ente abbia accantonamento nel risultato di amministrazione un importo inferiore a quello discendente dal corretto calcolo dei principi contabili, ma nonostante ciò ha proceduto ad utilizzare l’avanzo libero per un importo superiore a quello che sarebbe emerso se il calcolo del fondo fosse avvenuto in modo corretto. Secondo il Collegio contabile, l’ente ha in questo caso posto in essere una manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016). Tale situazione di è realizzata nel caso di specie da parte dell’ente, in quanto la sottostima stima del FCDE, il quale ha la funzione di precludere l’impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell’ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio, ha permesso all’ente locale di espandere una spesa non consentita. Per questo motivo, precisa il Collegio contabile, l’ente ha iscritto in entrata il credito al valore nominale (punto 3.3 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l’importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell’allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale.
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