di Giampiero Pizziconi
Recentemente la sezione regionale di controllo della Lombardia, con il parere 243/2021/PAR, ha ritenuto che la spesa necessaria ad assicurare le funzioni di segreteria (di cui all’art. 97 del Testo unico enti locali) mediante attribuzioni delle funzioni di vicesegretario ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, utilizzando la possibilità prevista dall’art. 16 ter, commi 9 e 10, del dl 162/2019, per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, non possa essere esclusa dal computo del limite previsto dall’art. 1, commi 557 e 557 quater, della legge 296/2006. La delibera, commentata da Italia Oggi (edizione del 4 dicembre us), oltre a rispondere al quesito formulato dall’ente richiedente, ha il merito di sollecitare una serie di riflessioni in ordine alla natura e alla ratio delle disposizioni del richiamato art. 16 ter ed in particolare di quelle dei commi 9 e 10. In primo luogo si osserva che l’art. 16-ter. del dl 162/2019 è finalizzato a far fronte alla carenza di segretari comunali e provinciali, attualmente rilevata dal ministero dell’interno (con decreto prefettizio 13736 del luglio c.a.) in numero pari a ben 2.787 unità (derivanti dalla differenza fra le n. 5.161 sedi di segreteria e il n. 2.374 segretari in servizio).
La consapevolezza della gravità della situazione emerge chiaramente nel testo del comma 5 del citato articolo, ove si afferma che «al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il ministero dell’interno organizza una sessione aggiuntiva del corso-concorso» di fatto ripescando per la partecipazione a detta sessione «i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, ai fini dell’ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile». In tale contesto e nelle more dell’espletamento delle suddette procedure, anche al fine di coprire dei posti di funzione che rischiano di rimanere perennemente scoperti ponendo notevoli ostacoli alla funzionalità degli enti locali soprattutto minori, viene previsto che nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con riguardo ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti (o fino a 10.000 nel caso abbiano stipulato tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria), qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta, su richiesta del sindaco si possa sopperire mediante attribuzione della funzione di vicesegretario a un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale che abbia i requisiti per la partecipazione al concorso da segretario. L’attribuzione della funzione, previamente autorizzata dal ministero dell’interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, avviene previo assenso dell’ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato.
Una volta effettuata l’attribuzione, mediante il ricorso agli istituti dell’utilizzo del personale (atteso che la norma non individua puntualmente quale sia la modalità), il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni. Dalle prescritte previsioni dei commi 9 e 10 emerge: – il carattere di urgenza (che connota tutto l’art. 16 ter); – la specialità della disciplina finalizzata a reclutare posizioni di vicesegretari; – le temporaneità delle previsioni (tre anni, periodo necessario alla conclusione delle sessioni di reclutamento ordinarie e aggiuntive dei segretari comunali); – il periodo massimo di utilizzo del personale di altri enti (max 12 mesi); – l’estensione dell’applicazione anche ai comuni che stipulino una convenzione per l’ufficio di segreteria, purché la sede di segreteria risulti vacante; Si potrebbe pertanto ritenere che le suddette previsioni, caratterizzate, quindi, da urgenza, specialità e temporaneità, ove attuate, siano finalizzate a consentire una miglior funzionamento dell’ente attraverso lo svolgimento da parte del vicesegretario incaricato delle funzioni del segretario; e che i commi 9 e 10, che costituiscono naturale corollario alle misure di sistema dell’intero art. 16 ter, siano dunque tesi a sopperire alla cronica carenza di segretari. Tuttavia, tali misure non potranno sortire gli effetti sperati ove le risorse finanziarie necessarie a retribuire il soggetto incaricato siano sottoposte a vincoli di spesa. Peraltro, ove si ritenga di sottoporre a vincoli di finanza pubblica (previsti per rapporti a tempo indeterminato o per lavoro flessibile) gli oneri per l’incarico di vicesegretario potrebbero crearsi situazioni sperequative tra gli enti privi di segretario, in quanto gli enti minori, con residue capacità di spesa in base ai vincoli vigenti, potranno ricorrere alle misure previste dai commi in questione; mentre gli altri, posti al margine del tetto di spesa, non potranno sopperire all’assenza della funzione ricorrendo allo strumentario eccezionale messo a disposizione dal legislatore la cui utilità verrebbe, di conseguenza, depotenziata.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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