Sostituzione per maternità e malattia: si può derogare al divieto di assumere per superamento del rapporto del 40%?

La Corte dei conti Toscana (parere 205/2011) conferma la piena applicabilità delle limitazioni previste dall’art. 76, comma 7 della L. 133/2008, come modificato dall’art. 14, comma 9 della L. 122/2010, e pertanto è da ritenersi non praticabile l’assunzione a tempo determinato in sostituzione di maternità nel caso in cui l’ente abbia violato il vincolo dell’incidenza percentuale tra spesa di personale e spesa corrente che comporta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

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