La Corte dei conti Toscana (
parere 205/2011) conferma la piena applicabilità delle limitazioni previste dall’art. 76, comma 7 della L. 133/2008, come modificato dall’art. 14, comma 9 della L. 122/2010, e pertanto è da ritenersi non praticabile l’assunzione a tempo determinato in sostituzione di maternità nel caso in cui l’ente abbia violato il vincolo dell’incidenza percentuale tra spesa di personale e spesa corrente che comporta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento