Sospensione feriale dei termini: riprendono le attività processuali

Alex 2 Popa 2 27 Agosto 2015
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Con comunicato del 26/08/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

Vacanze in dirittura d’arrivo per tutti i processi, anche quelli tributari. La pausa è valsa per ogni grado di giudizio, dal primo alla Cassazione, e ha determinato un allungamento delle scadenze entro le quali le parti possono procedere al deposito di ricorsi e documenti. Il periodo di sospensione non ha riguardato, invece, le notifiche di avvisi di accertamento e di cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia e ogni altro termine relativo alla fase che precede quella contenziosa.

Dunque, dopo la sospensione dei termini processuali (da quest’anno ridotti da 46 a 31 giorni, così come determinato dall’articolo 16 del Dl 132/2014), a partire dal 1° settembre si rimette in moto la macchina della giustizia.

 Come interviene il periodo di sospensione

I termini interessati dalla sospensione sono quelli per: presentare ricorso (60 giorni dalla notifica), costituirsi in giudizio (30 giorni dalla notifica del ricorso/appello ovvero 60 giorni per il resistente/appellante), fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito), depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza), riassumere in giudizio (un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio).

 Per tutti i procedimenti, i termini “sospesi” riprendono a decorrere dalla fine del periodo feriale e, nel caso in cui il conteggio dei giorni fosse dovuto cominciare durante l’intervallo, l’inizio dello stesso slitta al 1° settembre.

Per esempio, nel caso di presentazione di un ricorso contro atti impositivi, il termine, a pena di inammissibilità, è di 60 giorni dalla data della notifica.

Se tale termine scade tra il 1° e il 31 agosto, i 31 giorni che intercorrono si aggiungono ai 60 a disposizione per l’impugnazione. Perciò, se l’atto è stato notificato il 7 luglio scorso, l’ultimo giorno utile per proporre ricorso sarà il prossimo 6 ottobre (24 giorni dall’8 al 31 luglio + 31 giorni di sospensione + 36 giorni dal 1° settembre al 6 ottobre).

Se invece la notifica avviene entro il periodo feriale, il conteggio dei 60 giorni parte dal 1° settembre, spostando al 30 ottobre l’ultimo giorno utile per l’impugnazione dell’atto.

Per impugnare una sentenza, i 31 giorni del periodo feriale vanno aggiunti al termine ordinario previsto, indipendentemente se la sentenza riguarda giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009, per i quali è previsto un termine lungo di un anno, o dopo tale data, per i quali il termine lungo è di 6 mesi.

Ricordiamo, infine, che, per quanto riguarda l’istituto della mediazione tributaria, la Stabilità 2014 ha previsto che la sospensione feriale opera non solo con riguardo al termine per notificare il ricorso e a quello per il suo deposito in segreteria, ma anche in riferimento al termine, di 90 giorni dalla notifica dell’atto, previsto per la conclusione del procedimento di mediazione.

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