Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’annullamento delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti con effetti ex tunc. In questo caso chi sarebbe il soggetto competente alla sottoscrizione della relazione di fine mandato?
La Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.112/2021) ha rimesso la questione di massima alla Sezione delle Autonomie.
Il quadro legislativo
L’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dello stesso. Questa contiene la descrizione delle principali attività svolte su:
- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell’indebitamento.
La relazione è certificata dall’organo di revisione entro 15 giorni dalla sottoscrizione e, nei 3 giorni successivi, questa e la certificazione sono trasmesse alla Sezione regionale della Corte. Al fine di garantirne gli obiettivi di divulgazione nei confronti dei cittadini elettori, inoltre, sono pubblicate sul sito istituzionale delle amministrazioni entro sette giorni dalla certificazione.
Per rendere cogenti tali previsioni, il comma 6 prevede misure sanzionatorie per l’inadempimento, prescrivendo, per il sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il responsabile del servizio finanziario o per il segretario dell’ente, la riduzione della metà, con riferimento alle 3 successive mensilità, dell’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito dell’ente; l’art. 3-ter del d.l. 5 marzo 2021, n. 25, conv. dalla l. 3 maggio 2021, n. 58, ne ha disposto la mancata applicazione per il 2021.
Annullamento delle elezioni ex tunc
Secondo la Corte dei conti laziale la norma presuppone che vi sia un mandato elettivo validamente assunto ed espletato; infatti la relazione “è una rendicontazione che, anche se non si inserisce direttamente nel ciclo di bilancio, è espressione di quello stesso dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base delle norme costituzionali” (Sezione Riunite della Corte dei conti in speciale composizione sentenza n.5/2021).
Un collegamento tra la funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione di fine mandato e la legittima assunzione della relativa investitura democratica si desume anche dal d.m. del 26 aprile 2013, di approvazione dello schema tipo di relazione, dove si evidenzia che le stesse relazioni “sono divulgate sul sito dell’ente per garantire la più ampia conoscibilità dell’azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo” (art. 3, comma 3).
In presenza, pertanto, del disposto annullamento delle elezioni ex tunc pronunciato dal Consiglio di Stato, la sezione laziale si chiede se, l’orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie (delibera n. 15/2015), possa trovare un temperamento, individuandosi, eccezionalmente, nel commissario straordinario, il soggetto chiamato a sottoscrivere la relazione in parola, dando conto, nei termini previsti dalla norma, delle attività successive alla data delle elezioni amministrative invalidate e dell’evoluzione della situazione finanziaria dell’ente nella dinamica della gestione. Inoltre, la questione investe anche l’apparato sanzionatorio previsto dalla normativa.
La questione di massima
In ragione della particolarità della fattispecie, la Sezione laziale ha differito alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di massima “Se gli obblighi di sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, siano configurabili, in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e del verbale di proclamazione degli eletti con effetti ex tunc, in capo al sindaco cessato o al commissario straordinario nominato per la provvisoria amministrazione, dando conto, in quest’ultimo caso, nei termini previsti dalla norma, delle attività successive alla data delle elezioni amministrative invalidate e dell’evoluzione della situazione finanziaria dell’ente nella dinamica della gestione”.
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