Sindaci revisori al test qualità

ItaliaOggi
16 Aprile 2018
Modifica zoom
100%
di LUCIANO DE ANGELIS

Rassegna Articoli

Fin dalle prossime assemblee il sindaco revisore, prima di accettare l’incarico, dovrà valutare tutte le situazioni che possono minare la propria indipendenza, evidenziando in particolare quelle di conflitto di interessi propri e della propria rete professionale. Oltre alle norme del codice civile e dei principi di comportamento, esso dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 10 del dlgs 39/2010 e quindi al sindaco sarà inibito detenere alcuno strumento finanziario emesso dalla controllata o ente collegato. Tali verifiche risultano particolarmente importanti nell’ambito delle accettazioni relative agli incarichi 2018-2020, nei quali i revisori saranno, con ogni probabilità, ad essere assoggettati ai primi controlli di qualità. L’indipendenza richiesta dalla legge al sindaco revisore. Mentre per il sindaco privo di funzioni di revisione, le norme di riferimento ai fini della valutazione dell’indipendenza restano quelle di cui all’art. 2399 c.c., declinate nel dettaglio operativo dalla norma di comportamento 1.4 del Cndcec (in merito all’applicazione delle regole statuite dai professionisti in tema di indipendenza dei sindaci si veda Cass. 8/5/2015, n. 9392) diverse e più stringenti diventano le regole nelle situazioni in cui al collegio sindacale viene delegata anche la revisione legale dei conti (in oltre 30 mila casi rispetto alle 45 mila società per azioni italiane). In queste situazioni, infatti, come ricordano le bozze del documento Cndcec in merito all’«Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minore dimensione», in attesa di pubblicazione, il concetto di indipendenza viene esteso alle disposizioni dell’art. 10 del dlgs n. 39/2010, così come emendato dal dlgs 135/2016. Nel dlgs 39/2010 infatti, si prevede che il requisito dell’indipendenza debba essere esteso a qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione. La valutazione del sindaco revisore e la relativa documentazione, del possesso dei requisiti di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse, è riferita non solo alla sua persona ma anche ai suoi dipendenti, ausiliari ed eventuali collaboratori, nonché alla sua rete professionale di appartenenza. A riguardo lo stesso, qualora accetti l’incarico dovrà adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza e quella del suo entourage non sia influenzata da conflitti d’interesse, anche potenziali, o da relazioni d’affari dirette o indirette. La valutazione dell’indipendenza. Nel dettaglio, come espressamente previsto dall’art. 10, comma 2 del dlgs 39/10 non si può accettare l’incarico se sussistono rischi di auto-riesame, di interesse personale, o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale o da familiarità o da minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate dal candidato sindaco-revisore (e suoi collaboratori e rete o persona fisica in grado di influenzare la revisione) dai quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, anche considerando le eventuali misure di salvaguardia adottate, potrebbe ritenere l’indipendenza del revisore compromessa. In questi casi, infatti, il revisore potrebbe risultare particolarmente sensibile agli interessi del soggetto revisionato ed essere indotto a barattare un più attenuato livello di verifica con un elevato numero di rinnovi dell’incarico. Fra gli esempi di interesse personale si potrebbe annoverare l’importante dipendenza dai corrispettivi ricevuti dal revisore per servizi diversi dalla revisione, il cumulo di onorari arretrati, il coinvolgimento di famigliari in funzioni in grado di condizionare le registrazioni contabili. Il possesso di strumenti finanziari. I revisori, poi, come si legge nel comma 5, del dlgs 39/10, non possono, nel dettaglio partecipare o influenzare l’esito di una revisione di un ente sottoposto a revisione se: a) possiedono strumenti finanziari dell’ente stesso (salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati); b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato ad un ente sottoposto a revisione qualora tale proprietà possa causare un conflitto d’interessi o essere percepita da terzi come tale. Per «strumenti finanziari», ai sensi dell’art.1 del dlgs 58/98 (Tuf), si intendono: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati «future», «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti ecc. Inoltre, viene inibita la possibilità di assumere l’incarico a coloro che hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d’affari o di altro tipo con l’ente sottoposto a revisione, nel periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione e durante il periodo di esecuzione della stessa, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale. Tali relazioni non devono essere intrattenute con l’ente sottoposto a revisione neppure da soggetti facenti parte della rete del revisore o da qualsiasi persona fi sica in grado di influenzare la revisione (ad esempio parenti, o affi ni del revisore). L’inibizione annuale ad assumere incarichi nella società controllata. Da segnalare, infine come il comma 7 dell’art. 10 estende ulteriormente le preclusioni del sindaco revisore rispetto al sindaco privo di funzioni di revisione. Al revisore legale, infatti, e quindi anche al sindaco revisore viene inibita la possibilità di rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione (quindi essere eletto nel cda dell’ente stesso) né prestare lavoro autonomo (quindi prestare consulenze di tipo legale, contabile o fiscale a livello professionale) o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo (quindi essere assunto con qualifica dirigenziale) se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale (o di sindaco revisore): tale divieto è esteso ai soci o dipendenti del sindaco revisore, qualora essi, abilitati alla revisione, siano stati coinvolti dal sindaco revisore nell’incarico di revisione. Anche tale inibizione vale per un anno dalla cessazione dal loro diretto coinvolgimento nell’incarico. La norma è ovviamente finalizzata ad evitare che si vengano, in qualche modo, a creare situazioni di controllo del revisore sul suo stesso operato quale amministratore o dirigente. Conclusioni. In definitiva si può rilevare che la carente indipendenza del sindaco determina incompatibilità e quindi decadenza, facendo, fra l’altro, venir meno il suo diritto di percezione del compenso, e un potenziale aggravio di responsabilità civile e penale, in relazione ad una diligenza «contaminata» (sempre da dimostrare in sede giudiziale) dalla sua compromessa indipendenza. Diversa è la situazione in cui verte il sindaco revisore. Quest’ultimo, infatti, dovrà rispettare anche le specifiche disposizioni dall’art. 10 del dlgs 39/2010, per le quali sarà sottoposto anche a controllo della qualità, ex art. 20 del citato dlgs 39/2010. Controllo questo che potrebbe, determinare in capo al controllore le specifiche sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 24 del citato decreto fino ad arrivare nei casi più gravi alla sospensione dal registro, alla revoca di uno o più incarichi e/o di impossibilità di accettazione di nuovi incarichi.
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento