di Matteo Barbero
Per gli enti locali della regione Sicilia variazioni in esercizio provvisorio senza limitazioni. Lo ha previsto l’art. 5 della legge regionale n. 26/2021, limitatamente al triennio 2021-2023 «per conseguire l’obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali». In pratica, la norma autorizza i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell’articolo 175 del Tuel.
Ciò, come si legge nella bozza di circolare attuativa predisposta da Palazzo dei Normanni, in virtù della competenza legislativa di cui gode la regione sulle materie degli enti locali, introducendo una norma derogatoria, peraltro, che consente l’approvazione, attraverso una procedura speciale, di variazioni di bilancio. Anche se, a dire il vero, la materia contabile dovrebbe essere, dopo la riforma costituzionale del 2012, di competenza esclusiva dello Stato. La circolare, comunque, tira dritto e precisa che la liberalizzazione riguarda tutte le variazioni disciplinate dall’art.175 del Tuel, comprese, quindi, anche quelle destinate all’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti, purché di derivazione statale o europea, ancorché erogati per il tramite regionale.
Restano fermi, tuttavia, i limiti disposti dai commi 897 e 898 dell’art.1 della legge n.145/2018, i quali stabiliscono, nel caso in cui il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del Fcde e del Fondo anticipazioni liquidità (Fal), che gli enti possono applicare al bilancio di previsione un importo dell’avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all’ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio. La disciplina si ritiene applicabile anche agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario o che hanno in corso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento