Gli enti sono obbligati per disposizioni legislative alla trasmissione delle spese di rappresentanza alla Corte dei conti, così come stabilito dall’art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011. Dalla verifica su tali spese la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo (deliberazione 12 settembre 2019) ha chiesto spiegazioni all’ente in sede di verifica delle spese inviate se esistesse o meno un regolamento di tali spese approvate dal Consiglio comunale, ricevendo risposta negativa.
La posizione del Collegio contabile
Secondo i giudici contabili abruzzesi al fine di poter correttamente imputare le relative spese di rappresentanza l’ente si deve dotare di specifico regolamento comunale. Detto obbligo è stato d’altra parte correttamente evidenziato anche da altra Sezione di controllo (Campania deliberazione n. 77/2019/VSG del 3 aprile 2019) la quale ha avuto modo di precisare che “… le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica e, soprattutto, sono sottoposte a specifici vincoli di contenimento (in questo senso, l’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010)” e ancora “Il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce, infatti, attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione ed ha lo scopo di:
- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell’attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza”.
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