di Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce
L’app «Io»
Intervenendo nel corpo dell’articolo 64-bis del Cad, il decreto-semplificazioni impone l’obbligo alle pubbliche amministrazioni di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico, costituito e rappresentato dall’applicazione Io. La portata dell’intervento è alquanto ampia interessando tutti i soggetti pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del Cad e quindi tutte le amministrazioni pubbliche individuate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale e quelle amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Restano invece esclusi i gestori dei servizi pubblici e le società a controllo pubblico. L’esenzione dall’obbligo può essere riconosciuta solamente da impedimenti di natura tecnologica che andranno attestati però da PagoPa Spa e cioè dal gestore della piattaforma tecnologica per l’interconnessione per i pagamenti elettronici.
Nel dettaglio, l’applicazione Io, attraverso un servizio, permetterà ai cittadini di effettuare autocertificazioni, di presentare istanze e dichiarazioni o di effettuare pagamenti, tramite PagoPa, alle amministrazioni.
Come ricordato dal ministero per l’Innovazione e la digitalizzazione, l’applicazione Io contribuirà a semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini i quali, sinora, per evitare file agli sportelli potevano sì decidere di utilizzare i servizi online, ma dovendo districarsi tra le diverse piattaforme digitali dei vari enti. In futuro tutti i servizi in digitale resi da qualsiasi amministrazione saranno accessibili tramite un’unica applicazione.
Le sanzioni
Per realizzare la fruibilità dei servizi su dispositivi mobili, le amministrazioni sono tenute ad avviare i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021, eventuali ritardi comporteranno una valutazione negativa della performance dirigenziale, costituendo mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti.
Troverà in queste ipotesi applicazione la sanzione consistente nella riduzione, non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.
Pago Pa
Con una modifica nel corpo dell’articolo 65 del Cad si è intervenuti anche, al comma 2, sul termine di decorrenza per l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPa, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.
Tale termine, inizialmente stabilito nel 30 giugno 2020, è stato così differito anch’esso al 28 febbraio 2021.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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