Servizi a domanda individuale. Il legislatore ha fissato un limite minimo e non massimo del tasso di copertura del servizio

19 Ottobre 2021
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L’aumento disposto da un ente locale, del 50% delle rette per gli asili nido, entro i temrini dell’approvazione del bilancio di previsione, in un ente in riequilibrio finanziario, non può generale alcun affidamento da parte dei genitori al pagamento delle rette dell’anno precedente anche se l’anno scolastico non è completato. Inoltre, per gli enti in criticità finanziaria, il legislatore ha fissato un tasso di copertura minimo del costo del servizio da parte degli utenti (consistente nel 36% calcolato sul 50% del costo complessivo) ma non fissa un limite massimo che non possa essere superato. Sulla base delle sopra indicate motivazioni il TAR per la Campania (sentenza n.2327/2021) ha giudicato infondato il ricorso dei privati.

La vicenda

In sede di approvazione del bilancio di previsione, il commissario straordinario di un Comune in procedura di riequilibrio finanziario, al fine di un equilibrio finanziario anche prospettico, ha disposto l’aumento del 50% delle “rette” mensili di frequenza in un “nido d’infanzia” istituito e gestito dal comune a partire anche dagli ultimi mesi di fruizione del servizio nell’anno scolastico. La deliberazione di aumento, infatti, è stata sollecitata dal responsabile dei servizi finanziari all’esito della predisposizione del piano di riequilibrio previsto dall’articolo 243-bis d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

 

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