Serve la massima attenzione nella compilazione dei questionari e delle relazioni del revisore

25 Luglio 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

L’organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempie ad un preliminare dovere, ossia quello di rendere informazioni verificate e corrispondenti ai dati effettivi, con la conseguenza che deve essere prestata particolare attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 128/2024/PRSE, depositata il 16 luglio 2024.

I giudici hanno ricordato che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005, e ciò in quanto “Le “Linee guida” e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale….anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare – agli organi elettivi degli enti controllati – la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente….L’attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un’adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)” (cfr. Corte dei conti, Sez. Autonomie, delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

La giurisprudenza contabile (cfr. sez. reg. di contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE, n. 49/2018/PRSE, e n. 38/2024/PRSE) ha evidenziato più volte che tale ausilio obbligato deve essere svolto con la diligenza del mandatario, assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo – la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Sul punto è utile ricordare che, ai sensi dell’art. 240 del TUEL, “I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che, ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1, richiamato all’art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, “(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento