Senza accordo con i fornitori per il debito rateizzato, il comune in criticità finanziaria finisce in dissesto

3 Dicembre 2020
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Inutile, il ricorso del Comune alle Sezione Riunite della Corte dei conti (sentenza n.33/2020) per evitare il dissesto stabilito dalla Sezione di controllo, se tra le varie criticità rilevante vi sia anche un debito rateizzato inserito nel piano di riequilibrio finanziario non previamente concordato con i fornitori.

La vicenda

La Sezione regionale di controllo ha negato l’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di un Comune evidenziando diversi punti di criticità. In particolare, è stata evidenziata una sottostima della massa passiva da ripianare, la quantificazione del risultato di amministrazione degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, erronea quantificazione del FCDE sottostima delle passività potenziali e dei debiti. Secondo la Sezione regionale, infatti, tali elementi considerati nell’insieme inducono a ritenere sussistente una massa passiva più che doppia rispetto a quella ufficialmente considerata dal Comune.

Il Comune che si è visto negare il piano di riequilibrio è ricorso alle Sezione Riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione, in quanto a suo dire non è stata assolutamente valorizzato il parere favorevole espresso dalla Commissione ministeriale, né gli esiti dell’istruttoria effettuata, atteso che proprio per conformarsi ai rilievi istruttori formulati dalla stessa Sezione regionale di controllo, ha adeguato il Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale. In altri termini, il Comune si duole dell’omessa ed ingiustificata valutazione delle rettifiche e degli adeguamenti, apportati al PRFP a seguito delle indicazioni istruttorie della stessa Sezione regionale, avrebbero determinato una serie di conseguenze erronee sulla valutazione del Piano, da compiersi in termini di attualità dei principi di coerenza e congruenza. In merito ai piani di rateizzazione conclusi con società cessionarie del debito per fornitura elettrica, il Comune ha evidenziato che le scadenze previste per le quote programmate anno 2019 sarebbero state tutte rispettate.

La decisione delle Sezioni Riunite

Il ricorso del Comune è infondato e deve essere rigettato. Infatti, la deliberazione della rimodulazione di un piano è ammissibile nei soli casi previsti dalla legge, fattispecie non rinvenibile, come osservato dalla Sezione di controllo, nel caso in questione. Nel caso di specie, pertanto, la richiesta di informazioni integrative volte a chiarire alcuni aspetti del piano sottoposto al tassativo iter procedimentale previsto dalla vigente normativa è stata utilizzata dall’amministrazione ricorrente per procedere ad una sostanziale riformulazione del piano stesso, non sottoposta, né sottoponibile ad una nuova valutazione. I giudici contabili di controllo, pertanto, hanno correttamente posto in rilievo che l’amministrazione non si è limitata ad integrare i prospetti dimostrativi, ma ha proceduto ad una vera e propria rielaborazione degli stessi, tanto è vero che il prospetto dimostrativo dell’equilibrio finale è risultato sostanzialmente modificato. Anche il piano rielaborato, in ogni caso, non ha comunque posto rimedio a tutte le diverse e gravi criticità evidenziate dalla Sezione regionale per alcune delle quali alcuna risposta è stata fornita, non potendo, pertanto, ritenersi affidabile neanche la nuova ricostruzione operata dal Comune. L’attestato mancato raggiungimento di accordo bonario per la rateizzazione di alcuni debiti non può che incidere negativamente sulla generale valutazione del piano così come precisato dalle più volte sopra citate Linee guida secondo le quali “… Un profilo che attiene alla corretta programmazione di rientro dal deficit è quello che concerne il piano di estinzione dei debiti che deve risultare da uno specifico accordo con i creditori e non essere oggetto di un mero atto unilaterale dell’ente che, in quanto tale, non può assumere alcuna efficacia ai fini del previsto ripiano. La mancata sottoscrizione, infatti, di un previo idoneo accordo con i creditori interessati costituisce carenza tale da rendere il piano di riequilibrio finanziario del tutto inattendibile, ove si determini il rinvio ad eventi futuri ed incerti della possibilità per l’ente di transigere o di rateizzare le sue passività (Corte dei conti, Sez. aut., del. 26 aprile 2018, n. 5/2018).

Con il rigetto del ricorso, nasce l’obbligo del Comune di dichiarare il dissesto ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7, del D.lgs.267/2000.

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