Il mancato pagamento da parte di un comune a seguito di nomina del Commissario ad acta, dovuto in forza di una sentenza esecutiva relativa al risarcimento del danno per perdita della proprietà e per l’indennità da occupazione legittima, è stato oggetto di censura da parte del creditore che si è rivolto al giudice amministrativo per dichiarare l’illegittimità della nomina da parte del Commissario ad acta del responsabile del procedimento individuato nel Segretario comunale nominato anche responsabile finanziario. Secondo il Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24/06/2019 n.4290 non vi è stata alcuna illegittimità nella nomina.
Le doglianze del creditore non soddisfatto
A fronte del credito non liquidato, nonostante la nomina del Commissario ad Acta nella figura del Prefetto, tra le altre cose i creditori si sono doluti dell’illegittimità con la quale il primo commissario ha individuato nella persona del Segretario comunale la qualità di responsabile del procedimento, attività che non sarebbe stata delegabile senza l’autorizzazione del giudice dell’ottemperanza. A sostegno del proprio interesse all’impugnazione di tale atto, essi riferiscono che, quando il secondo commissario ha proceduto alla esatta determinazione del credito e al riconoscimento del debito fuori bilancio, ex 194 t.u.e.l., provvedendo ad impartire alcune direttive al responsabile finanziario dell’ente ai fini dell’iscrizione del debito nel bilancio preventivo 2018/2020 (poi effettuato), il responsabile finanziario, che coincide con il responsabile del procedimento nella persona del segretario comunale, ha sollevato obiezioni, ritenendo necessari approfondimenti proprio in quanto funzionario comunale e, come tale, non idoneo a rivestire il ruolo del responsabile del procedimento.
Le precisazioni del Consiglio di Stato
Secondo i giudici amministrativi di appello, la doglianza è priva di fondamento e come tale va rigettata per erroneità del presupposto enunciato dall’appellante, secondo cui il Segretario Comunale è un funzionario comunale, e non potrebbe essere nominato responsabile del procedimento perché esprimerebbe gli interessi dell’Amministrazione, parte in causa. Per confutare la tesi, va rilevato che, ai sensi dell’art. art. 97 del T.u.e.l., il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Inoltre, egli è legato al Comune da un rapporto di servizio e non da un rapporto di lavoro dipendente, che intercorre, invece, con lo Stato attraverso il Ministero dell’interno, e non esprime, quindi, gli interessi dell’Amministrazione comunale, ma è posto a presidio del legittimo svolgimento dell’azione amministrativa. Inoltre, nel corso del giudizio d’ottemperanza il commissario ad acta va qualificato come ausiliario del giudice, che si può avvalere di chi ritenga idoneo a coadiuvarlo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento