Questo il riferimento normativo da prendere in considerazione per la gestione delle trasmissioni via streaming delle sedute del Consiglio comunale. La prima osservazione è che la normativa emergenziale che ha consentito lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali degli enti locali in modalità “da remoto”, anche in assenza di apposita regolamentazione dell’Ente, pone una serie di questioni e di paletti nella sua applicazione, vale a dire:
– tale possibilità, in assenza di regolamentazione, è valida fino alla cessazione dello Stato di emergenza (attualmente al 31 luglio p.v.);
– i criteri, per ciò che concerne nello specifico lo svolgimento del Consiglio Comunale, devono essere preventivamente fissati da apposito decreto del Presidente del Consiglio (o del Sindaco se non previsto dalla legge o dallo Statuto);
– deve essere garantita l’adeguata pubblicità delle sedute.
In linea generale, tanto la normativa sulla privacy (il garante si è espresso con un parere abbastanza datato nel marzo 2002) che il Ministero dell’interno (con un primo parere del 20 dicembre 2004 e un successivo molto più recente del 28 giugno 2018) hanno chiarito la possibilità della ripresa, registrazione e diffusione delle immagini delle sedute consiliari, previa l’adozione di apposita regolamentazione e informativa resa ai presenti.
Il Ministero dell’Interno, nel primo parere più datato del 2004, addirittura prevedeva, in assenza di regolamentazione, la possibilità di disciplinare la fattispecie, volta per volta, da parte del Presidente del Consiglio. Sulla base di tali premesse, è possibile affermare che, almeno fino alla cessazione dello stato di emergenza e in assenza di regolamentazione, nonché di previsione normativa specifica, il Presidente del Consiglio (o il Sindaco qualora ricorra la fattispecie) possa disciplinare con proprio decreto le specifiche modalità di registrazione, trasmissione e diffusione delle sedute consiliari che si svolgono con le modalità di cui al citato D.L. 18/2020, allo scopo di garantire quei criteri di trasparenza e pubblicità dallo stesso richiamati (es. diretta sul sito web del Comune, diretta facebook). Lo stesso decreto potrà, ad esempio, prevedere che la registrazione (e la conseguente diffusione extra canali istituzionali) non possa essere effettuata in proprio né dai consiglieri comunali e né dai cittadini che assistano virtualmente alla seduta. Successivamente, terminato lo stato di emergenza, qualora l’ente decida di dotarsi di apposita regolamentazione per lo svolgimento dei lavori anche in modalità “da remoto”, potrà procedere alla registrazione, trasmissione e diffusione delle immagini esclusivamente con le modalità che saranno ivi disciplinate.
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