Secondo la Cassazione i compensi dell’avvocato non sono debiti fuori bilancio ma passività potenziali da onorare

Il caso riguarda un possibile debito fuori bilancio nascente dal patrocinio legale a difesa degli interessi del Comune e dalla relativa parcella pervenuta al comune che non ha trovato capienza nei conti dell’ente.

30 Maggio 2019
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Il caso riguarda un possibile debito fuori bilancio nascente dal patrocinio legale a difesa degli interessi del Comune e dalla relativa parcella pervenuta al comune che non ha trovato capienza nei conti dell’ente, tanto da rifiutare il pagamento dovuto per mancata copertura finanziaria. Secondo la Cassazione (sentenza 22/05/2019 n.13913) la nullità di diritto per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all’atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio “spese processuali”, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura.

La vicenda

A fronte del decreto ingiuntivo, dell’avvocato patrocinante la causa giudiziaria per la cura degli interessi dell’ente locale, pari alla differenza tra quanto stanziato in bilancio rispetto a quanto totalmente richiesto, il Comune di oppone evidenziando che il pagamento è avvenuto sulla base dell’impegno contabile effettuato al momento del conferimento dell’incarico, mentre il differenziale reclamato non trovava corretta corrispondenza nel bilancio dell’ente locale, con conseguente impossibilità a corrispondere detta differenza per mancata copertura finanziaria. Mentre il giudice di pace dava ragione al Comune respingendo il decreto ingiuntivo, il Tribunale adito dal professionista riconosceva come dovuta la differenza reclamata per la prestazione professionale di difesa dell’ente. Avverso la sentenza del Tribunale, ricorre in Cassazione il Comune precisando l’errore in cui è incorso il Tribunale per aver disatteso l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 13831 del 25 giugno 2005 e seguenti) secondo cui gli enti pubblici possono assumere validamente e vincolativamente obbligazioni nei confronti di un professionista solo se la delibera di affidamento dell’incarico professionale contenga la determinazione dell’ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte. In altri termini, secondo la difesa dell’ente locale, si sarebbe in presenza della nullità di affidamento dell’incarico da parte della Giunta Comunale che si estende al contratto di opera ed esclude la sua idoneità a costituire titolo per il pagamento del compenso. Infatti, secondo il Comune, è pacifico che non sia intervenuto alcun accordo per la determinazione del compenso e pertanto la domanda di pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella corrisposta doveva essere respinta.

La decisione della Cassazione

Secondo i giudici di Piazza Cavour nel caso di specie si tratta di verificare la determinazione del compenso spettante al professionista e la verifica e la validità dell’impegno assunto dalle parti. In particolare, per potersi ritenere l’ente indenne dalle maggiori somme richieste dal professionista avrebbe dovuto dimostrare il contenuto e la vincolatività dell’accordo relativo al compenso e del suo corrispondente recepimento nella determinazione relativa all’impegno di spesa. Mentre in merito alla mancanza di un preventivo accordo sul prezzo, il comune non ha proposto specifica impugnazione e, in ogni caso il parziale impegno di spesa preso dal responsabile dell’ufficio finanziario, bene potrebbe corrispondere ad un solo anticipo del prezzo futuro. Sul punto, infatti, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. S.U. n. 11098 del 26 luglio 2002) secondo cui la nullità di diritto per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all’atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio “spese processuali”, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura. In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell’omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (Cass. civ., sez. III, n.17056 dell’ 11 luglio 2017).

Il ricorso del Comune deve, pertanto, essere rigettato.

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