La scadenza del 30 giugno solleva incognite anche sugli investimenti Pnrr
La scadenza del 30 giugno 2023 prevista al momento per l’applicazione dello split payment per le Pa determina alcune criticità finanziarie legate alle spese di investimento in ambito commerciale, a maggiore ragione significative se si considera l’entità degli interventi legati al Pnrr.
La problematica con cui si dovranno confrontare gli enti se fosse superato il regime dello split payment riguarda l’ambito commerciale. Attualmente, in regime di split payment, l’Iva trattenuta al fornitore al momento del pagamento viene computata nella liquidazione periodica dell’ente ove il debito Iva così sorto in capo all’ente trova la sua compensazione, ai fini del versamento, nell’analoga imposta che risulta detraibile in funzione del regime caratterizzante la tipologia di operazione passiva effettuata.
Da questo sistema consegue un evidente vantaggio per l’ente in presenza di Iva a credito integralmente detraibile che non determina la formazione (per tale operazione) di un debito da versare, il quale – eventualmente – si può generare per l’Iva a credito solo parzialmente detraibile (ad esempio in presenza di pro-rata).
Ritornando al regime naturale di applicazione del tributo, invece, gli enti locali si trovano costretti a sostenere un esborso finanziario corrispondente all’importo della fattura ricevuta dal fornitore: l’Iva a credito così formata sarà poi portata in detrazione in sede di liquidazione periodica, con la seguente formazione di un credito Iva.
Finanziariamente l’ente avrà un impatto negativo sulla gestione di cassa, in funzione del credito che si formerà progressivamente e che emergerà dalle dichiarazioni fiscali di volta in volta presentate, a maggior rilevanza se si tiene conto dell’entità delle risorse del Pnrr che possono determinare la moltiplicazione della sofferenza di cassa.
* Articolo integrale pubblicato sul Sole24ore del 20 febbraio 2022.
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