La questione di particolare rilevanza ha riguardato la possibilità di inquadrare il debito nei confronti di un terzo come debito fuori bilancio o nella forma della transazione se si è giunti ad un accordo con il terzo. A fronte del rilievo della Sezione regionale di controllo il Comune ha impugnato la relativa decisione, in sede giurisdizionale, alle Sezioni Riunite in speciale composizione che si sono espresse con la sentenza n.37/2020.
La posizione del Comune
A fronte dell’illegittimità riscontrata nella delibera consiliare di approvazione di un accordo triennale di rateizzazione del debito fuori bilancio con individuazione delle relative coperture finanziarie con conseguente iscrizione in bilancio delle quote di competenza di ciascun esercizio, il Comune ha rilevato quanto segue:
- l’iter logico giuridico seguito dalla Sezione sarebbe viziato da un errore di fondo consistente nell’avere inquadrato l’accordo intercorso tra il terzo e il Comune nella disciplina dei debiti fuori bilancio, mentre avrebbe natura transattiva ed effetto novativo;
- l’accordo transattivo così come previsto dall’art. 1965 del codice civile, le parti hanno evitato l’insorgenza di una lite facendosi reciproche concessioni, e precisamente: a) il terzo avrebbe accettato la riduzione di una quota del credito, ritenendo fondato quanto rilevato dal Comune in ordine alla non potabilità dell’acqua fornita dal 1981 al 2004, concedendo inoltre la rateizzazione ventennale; b) il Comune avrebbe riconosciuto il debito nella misura ridotta, impegnandosi ad estinguerlo con pagamenti rateali, fatte salve le ulteriori pretese da definire mediante arbitrato irrituale.
Nell’esaminare quindi la differenza tra transazione e debito fuori bilancio, il ricorrente richiama il Principio contabile n. 2, in relazione alla natura tassativa dell’elencazione dei DFB ex 194 del Tuel, del suo carattere eccezionale, e dall’espressa affermazione che gli accordi transattivi non possono essere ricondotti al concetto di DFB. Pertanto, non essendo la transazione un DFB, l’Ente ha applicato i principi indicati dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 21/2018 con riferimento alla rilevanza delle modalità di rateizzazione individuate dalla delibera di Consiglio Comunale.
La posizione della Procura Generale
La Procura ha evidenziato come l’oggetto della delibera consiliare del “Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti … per la somministrazione di acqua erogata negli anni dal 1981 al 2004” ed evidenzia che tra i “Visti” della stessa deliberazione e nel primo “Considerato” è precisato che “non risulta alcun residuo passivo per la pretesa in questione, così da dovere ricondurre l’oggetto della convenzione a debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel”. Non sarebbe pertanto censurabile la delibera della Sezione territoriale che dubita sulla corretta applicazione della procedura prevista e richiamata. Nel merito, tuttavia, la Procura potrebbe convenire con la natura sostanzialmente transattiva dell’accordo, pur denotando la scarsa chiarezza dei documenti contabili e nell’applicazione delle regole vigenti.
La posizione delle Sezioni Riunite
Nel caso di specie il Comune ha lamentato la violazione ed errata applicazione degli artt. 175 e 194 Tuel. Dall’istruttoria è emerso come il debito riguardante il servizio idrico non è mai stato ricondotto a bilancio e che il creditore, a seguito di accordo, aveva accettato una riduzione delle proprie pretese e la rateizzazione in venti anni della residua parte del credito. Il ricorrente Comune, con la deliberazione consiliare, aveva quindi disposto di approvare l’allegato piano di ammortamento del debito, nonché di autorizzare e impegnare, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. i) del TUEL, le somme necessarie per l’adempimento delle obbligazioni, con iscrizione in ciascuna annualità di bilancio della relativa quota di competenza secondo le scadenze previste. Secondo il ricorrente, la Sezione avrebbe erroneamente inquadrato la fattispecie nell’ambito del debito fuori bilancio ex art. 194 Tuel, non potendo pertanto superare il termine massimo triennale, mentre l’accordo avrebbe natura transattiva con effetto novativo. Questo perché, secondo quanto previsto dall’art. 1965 del codice civile, le parti hanno evitato l’insorgenza di una lite facendosi reciproche concessioni. Tale transazione avrebbe efficacia novativa, per essere stata così espressamente qualificata e perché, da un punto di vista sostanziale, il mancato pagamento di due rate, comporterebbe la perdita del beneficio della rateizzazione, ma non la reviviscenza del precedente rapporto controverso, integralmente sostituito dall’accordo.
Le Sezioni Riunite hanno ricordato come il debito fuori bilancio si ha quando viene assunta un’obbligazione in violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali; in particolare “l’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto” (punto 9.1 del principio contabile della competenza finanziaria, allegato 4.2. del d.lgs. 118/2011). In una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto in bilancio deve essere portata tempestivamente all’esame del Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 3, e art. 194 commi 2 e 3. Il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. In questo caso trova applicazione la disciplina ordinaria Infatti le disposizioni del d.lgs. 118/2011, unitamente alla fondamentale disposizione di cui all’art. 194 Tuel, che disciplinano il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, devono considerarsi norme di stretta interpretazione, posto che la disciplina dei debiti fuori bilancio rappresenta una eccezione alla normale e corretta gestione finanziaria e la rateizzazione deve essere coerente con gli artt. 188, 193 e 194 del Tuel, atteso che “l’accordo con i creditori non può avere una mera finalità dilatoria, ma la rateizzazione dovrà comunque rispettare tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva copertura delle quote di spesa previste per le varie annualità. Diversamente, si ricadrebbe in una situazione non dissimile a quella del ritardato riconoscimento, con violazione dei principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili” (deliberazione n. 21/2018).
Conclusioni
Ne consegue che l’asserita qualifica di transazione, attribuita all’accordo con il creditore dal ricorrente, non può comportare ex se l’applicazione di una disciplina eccezionale, rispetto alla stessa eccezionalità della disciplina dei debiti fuori bilancio, in costanza di una ripetuta violazione delle relative disposizioni.
Che si sia in presenza di un debito fuori bilancio è la stessa dichiarazione del Comune a evidenziare che “non risulta alcun residuo passivo per la pretesa in questione, così da dovere ricondurre l’oggetto della convenzione a debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel”.
Pertanto, il ricorso del Comune avverso la decisione della Sezione regionale di controllo deve essere respinto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento