Se mancanza l’impegno di spesa nell’affidamento del servizio tributario sull’accertato l’ente non è obbligato al pagamento

Spetta al giudice ordinario la verifica della sussistenza dei requisiti formali (forma scritta) e sostanziali (legittimazione, copertura finanziaria) per la corretta espressione della volontà dell’ente e conseguente formazione del rapporto obbligatorio.

14 Febbraio 2022
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Spetta al giudice ordinario la verifica della sussistenza dei requisiti formali (forma scritta) e sostanziali (legittimazione, copertura finanziaria) per la corretta espressione della volontà dell’ente e conseguente formazione del rapporto obbligatorio. L’affidamento del servizio di accertamento dei cespiti tributari, ai fini del recupero tributario (TARSU, ICIAP e ICI), in assenza del relativo impegno di spesa, accompagnato dall’attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario della copertura finanziaria, comporta la mancata insorgenza del rapporto obbligatorio privatistico tra ente pubblico e società appaltatrice del servizio. Inoltre, il contratto stipulato non rientrava tra quelli avendo un oggetto non determinato anche se determinabile, poiché era previsto che il pagamento del corrispettivo determinato mediante percentuale nella misura del 30% delle maggiori entrate non era subordinato al materiale incasso da parte del Comune delle maggiori entrate ma, contrariamente ai principi generali in materia di aggio, alle somme meramente accertate. Con queste motivazioni la Cassazione (Sentenza n.4387/2022) ha confermato la sentenza della Corte di appello sulla non imputabilità delle somme reclamate dalla società all’ente locale.

La vicenda

A seguito della necessità, da parte dell’ente locale, di una ricognizione dei soggetti ai quali imporre la tassazione di alcuni cespiti tributari (TARSU, ICIAP e ICI), procedeva all’affidamento del servizio stipulando un contratto di appalto per il servizio di accertamento di cespiti tributari. Al termine della durata dell’affidamento l’ente locale procedeva al pagamento dell’importo stanziato in bilancio, non giudicato satisfattivo dalla società che ne reclamava un aggio pari quasi al doppio di quanto ricevuto. A seguito del decreto ingiuntivo, il Tribunale di primo grado dava ragione alla società, mentre la Corte di appello lo annullava. A supporto della propria decisione i giudici di appello davano atto che l’ente locale aveva violato disposizioni dettate in tema di spesa, non ritenendo, pertanto, riferibile all’ente locale l’obbligazione sorta con la società. Avverso tale decisione ha presentato ricorso in Cassazione la società chiedendo il pagamento che era stato disposto dal Tribunale, considerato che si era in presenza di un contratto con oggetto non determinato anche se determinabile, con conseguente inapplicabilità del principio contabile della previa assunzione di spesa e dell’impegno contabile, dovendo la spesa determinarsi sulla base dell’importo accertato iscritto nelle entrate dell’ente.

Le indicazioni della Cassazione

I giudici di Piazza Cavour confermano la sentenza della Corte di appello. In via principale l’ordinamento contabile prevede che i contratti con la Pubblica Amministrazione devono contenere la relativa copertura finanziaria e che la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto. Infatti, la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano un appalto o un servizio valida e vincolante nei confronti dell’ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall’attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria. L’inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto con ciò comportando l’esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell’ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento. Pertanto, l’ente pubblico non risponde dell’attività posta in essere dal proprio funzionario senza l’osservanza delle regole procedimentali ivi previste. Non coglie nel segno l’eccezione sollevata dalla società ricorrente secondo cui si sarebbe in presenza, nel caso di specie, di un valido contratto con oggetto non determinato anche se determinabile, con la conseguenza che l’impegno di spesa si sarebbe formato solo successivamente alla relativa entrata di bilancio. Infatti, come già rilevato dai giudici di appello, il pagamento del corrispettivo determinato mediante percentuale nella misura del 30% delle maggiori entrate non era subordinato al materiale incasso da parte del Comune delle maggiori entrate ma, contrariamente ai principi generali in materia di aggio, alle somme meramente accertate. E’ sufficiente verificare il capitolato, il quale aveva previsto che “La mancata o ritardata riscossione dei tributi non pregiudicherà il diritto della Ditta al corrispettivo contrattuale, il cui importo non subirà alcuna decurtazione”.
Infine, il ricorrente lamenta che il comune abbia espressamente violato le disposizioni contrattuali inserendo un valore della spesa inferiore a quanto effettivamente sarebbe stato accertato dalla società. Anche tale doglianza è infondata. Il giudice di legittimità ha avuto modo di precisare che, in tema di obbligazioni della P .A., l’inserimento nel contratto di una clausola di cd. copertura finanziaria – in base alla quale l’ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso alla concessione di un finanziamento – non consente di derogare alle procedure di spesa che non possono essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno (Sez. Unite, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014).
Il ricorso della società è stato, pertanto, rigettato.

 

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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