Sconto peri tardivi versamenti
Per i ravvedimenti operosi, dopo le modifiche apportate dalla legge 111/2011, di conversione del dl. 98/2011 (art. 23, co. 31), entra in azione uno sconto se il versamento viene effettuato spontaneamente entro il 15° giorno dalla scadenza originaria. A differenza del regime precedente (sanzione del 30% ridotta al 3%), dopo la manovra correttiva la sanzione matura giorno dopo giorno ed ammonta a 2% (0,02)
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