Non è sufficiente la mancata verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) ma serve anche l’effettiva presenza del disequilibrio per poter procedere allo scioglimento del consiglio comunale: è quanto evidenziato dal TAR Basilicata (Sez. I) nella sentenza 31 maggio 2021, n. 406.
Al riguardo, come è noto, il citato art. 193 prevede:
- al comma 1, l’obbligo degli Enti locali di rispettare il pareggio finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- al comma 2, che ogni anno “l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio” e, “in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti al gestione dei residui”; specificando che tale delibera deve essere “allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”;
- al comma 4, che “la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”; infatti, l’art. 141, comma 1, lett. c), del TUEL statuisce lo scioglimento del consiglio comunale per la mancata approvazione del bilancio di previsione dopo la scadenza sia dei termini di legge, sia dell’ulteriore termine di 20 giorni intimato dall’organo regionale di controllo.
Secondo i giudici lucani, alla luce del combinato disposto degli artt. 193, comma 4, e 141, comma 1, lett. c), si evince chiaramente che per l’irrogazione della sanzione dello scioglimento del consiglio comunale risulta necessaria non solo la mancata adozione della delibera di verifica degli equilibri di bilancio, ma anche l’effettiva sussistenza del disequilibrio di bilancio, che comporta l’obbligo delle iniziative, contemplate dal suddetto art. 193, comma 2, in quanto il predetto comma 4 dello stesso art. 193 prevede espressamente che può essere “equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione”, che determina lo scioglimento del consiglio comunale, esclusivamente “la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio”.
Conseguentemente, se il commissario ad acta, intervenuto per l’inerzia del consiglio comunale, attesta la persistenza degli equilibri, lo scioglimento non può operare.
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