Scelta del componente dell’organo di revisione economico finanziario

Comunicato Ministero dell’Interno 16 ottobre 2012
Scelta del componente dell’organo di revisione economico finanziario con funzioni di Presidente presso province, città metropolitane e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia

Nel riportare il testo del comma 2-bis dell’articolo 234 del decreto legislativo n. 267 del 2000 , come introdotto dall’articolo 3, comma 1 lettera m) del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, che è il seguente:

“2-bis. Al fine di potenziare l’attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri”

si segnala anche che il comma 3 e 4 del predetto articolo 3 prevedono quanto segue:

3. I rappresentanti del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall’articolo 234, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l’espletamento dell’incarico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera m).

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera m), si applica a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.

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