Scavalco di eccedenza impossibile verso enti diversi dagli enti locali

2 Settembre 2024
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L’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. prevede espressamente l’utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, dei consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, delle comunità montane e delle unioni di comuni, previa autorizzazione dell’amministrazione di provenienza, con conseguente impossibilità di utilizzare tale normativa anche verso enti diversi da quelli previsti dalla normativa anche se rientranti nel concetto di pubblica amministrazione.

Il dubbio

Il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili se sia legittimo autorizzare, ai sensi dell’art 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. norma speciale che deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego soltanto a favore di taluni enti espressamente indicati dalla disposizione appena ricordata ovvero anche in favore di altre pubbliche amministrazioni (amministrazioni dello Stato o enti pubblici non economici).

La risposta negativa

L’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che “I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”. Originariamente il limite demografico previsto dalla normativa per i comuni che volessero usufruire dell’istituto era pari a 5.000 abitanti, successivamente esteso dapprima a 15.000 abitanti con l’art. 3, comma 6-bis del d.l. n. 44/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 74/2023 e attualmente a 25.000 abitanti in virtù dell’art. 28, comma 1-ter del d.l. n. 75/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 112/2023. Con tale norma il legislatore ha introdotto una disciplina di favore per gli Enti locali di ridotte dimensioni demografiche che intendono servirsi “dell’attività di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”, a causa della difficoltà degli enti di minori dimensioni demografiche nel reperimento di personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere.

A fronte, pertanto, della chiarezza della norma in oggetto, il quesito in esame non possa che risolversi nel senso del rispetto di quanto da essa previsto, senza possibilità di interpretazioni estensive. D’altra parte, a dire del Collegio contabile, consentire l’utilizzo di personale “anche presso una pubblica amministrazione diversa da quelle indicate … (amministrazioni statali o enti pubblici non economici) dal momento che sono comunque pubbliche amministrazioni”, come evidenziato dal Sindaco, determinerebbe la possibilità di situazioni paradossali, in base alle quali, ad esempio, dei dipendenti a tempo pieno di un comune di dimensioni ridotte (e con conseguentemente ridotte disponibilità di bilancio) potrebbero essere utilizzati da “amministrazioni statali o enti pubblici non economici” di grandi dimensioni (e talvolta in surplus di personale), privando – in toto o comunque parzialmente – il piccolo comune di importanti (e fondamentali) risorse umane, solo e soltanto in base all’autorizzazione concessa dall’amministrazione di appartenenza, slegata da qualsivoglia razionale ed obiettiva giustificazione e concessa per altre e differenti motivazioni.

In conclusione, è possibile rispondere al quesito nel modo seguente: l’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. consente ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, ai consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, alle comunità montane e alle unioni di comuni di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza dei dipendenti medesimi.

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