Gli accantonamenti, previsti dalla contabilità armonizzata, al Fondo crediti di dubbia esigibilità non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo. In altri termini, la scarsa capacità di riscossione, in mancanza di opportuni correttivi potrebbe compromettere gli equilibri prospettici del bilancio. Con tali indicazioni la Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n.121/2021) ha indicato ad un ente locale di azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.
La vicenda
A seguito della verifica dei conti di un ente locale, è emersa la scarsa capacità di riscossione delle proprie entrate. Sul punto il Collegio contabile ha evidenziato come, una scarsa capacità di riscossione, rischia di incidere sull’effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell’ente. In altri termini, il rischio è quello di vulnerare gli equilibri finanziari dell’ente qualora il medesimo si trovi con una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al FCDE, conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l’ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.
Indisponibilità dell’obbligazione tributaria
Dopo aver stigmatizzato i pericoli nel medio lungo termine della scarsa capacità di riscossione, la Sezione ricorda l’indifferibile principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione che la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Pertanto, dalla indisponibilità dell’obbligazione tributaria si ricava quindi la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario.
In altri termini, non può non essere considerata la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi.
In conclusione, il Collegio contabile richiama l’attenzione del Comune al fine di assicurare l’efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria utilizzando tutte le leve organizzativa necessarie allo scopo.
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