SBLOCCA ITALIA. Lavori in casa e permessi per costruire: tutte le semplificazioni. La scheda tecnica

24 Settembre 2014
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Con comunicato del 23/09/2014 la CGIA di Mestre rende noto che:

Nel decreto Sblocca Italia sono contenute una serie di norme che, al fine di rilanciare il mercato immobiliare e il comparto dell’edilizia, facilitano la vita, a livello burocratico e amministrativo, agli operatori del settore. Di seguito, elenchiamo le principali novità segnalate dal ministero delle Infrastrutture.

FRAZIONARE O ACCORPARE UNO O PIU’ APPARTEMENTI – L’operazione, prima del decreto, era classificata come ristrutturazione edilizia e, per poterla effettuare, occorreva il permesso di costruire e pagare il contributo di costruzione.

Ora, invece, l’operazione è classificata come “manutenzione straordinaria”. Per effettuarla è sufficiente la “comunicazione di inizio lavori” (CIL). I contributi da versare, inoltre, solo quelli per gli oneri di urbanizzazione .

 LAVORI IN CASA SU PARTI NON STRUTTURALI – Si tratta di quegli interventi che, pur modificando le superfici interne, non modificano la volumetria della casa.

Prima del decreto era necessario presentare la CIL, i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori, la relazione tecnica di un tecnico abilitato, il progetto della ristrutturazione e gli atti di aggiornamento catastale a carico del cittadino.

Ora, oltre alla CIL, va presentata la dichiarazione di un tecnico abilitato che sostenga che, effettivamente, non ci saranno interventi sulle parti strutturali. Tale comunicazione è valida ai fini catastali.

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA – Prima, il permesso veniva rilasciato soltanto per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico. Era necessaria, inoltre, la deliberazione del consiglio comunale, mentre la deroga poteva riguardare soltanto i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati.

Ora il suddetto permesso può essere rilasciato anche per interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica effettuati in aree industriali dismesse; il ministero specifica che è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico.

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