Giusta la sanzione disciplinare al magistrato contabile che conferisce consulenze tecniche di ufficio al medesimo professionista, evitando in tal modo il principio di rotazione degli incarichi. Infatti, a dire del Consiglio di Stato (sentenza n.4735/2021) nel caso di specie non vi è alcuna indebita ingerenza nell’esercizio della giurisdizione pensionistica, bensì la censura di un comportamento scorretto in relazione alle plurime nomine, anomale ed ingiustificabili del medesimo consulente esterno non iscritto all’albo, senza previa rotazione degli incarichi e senza alcuna dimostrazione di una specifica preparazione nel settore previdenziale, in quanto la consulente risulta priva delle necessarie competenze tecnico-ragionieristiche necessarie nella materia pensionistica.
La vicenda
Dopo avere il Presidente della Sezione giurisdizionale chiesto un’analitica relazione e avere constatato la circostanza che il magistrato aveva affidato consulenze esterne in quantità superiore rispetto allo standard degli altri magistrati della Sezione e, soprattutto, le aveva affidate alla medesima professionista, non iscritta negli appositi albi e di cui non risultava documentata l’asserita esperienza nel settore previdenziale,
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