L’eccezionalità della emergenza epidemiologica ha autorizzato gli enti locali, con specifica disposizione normativa contenuta nel d.l. n.18/2020, ad approvare il rendiconto 2019 entro il mese di giugno 2020, anziché nel termine ordinatorio del 30 aprile previsto dal testo unico degli enti locali (art. 151, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000). Secondo la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.113/2020), a differenza del termine di approvazione del bilancio di previsione che deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente, onde evitare la situazione di emergenza dell’esercizio provvisorio, eventuali disposizioni legislative che modifichino, invece, il termine dell’approvazione del conto consuntivo non altera di per sé i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, ossia nel caso di specie sull’avvenuta attività di riscossione del personale che abbia raggiunto gli obiettivi di maggiori riscossioni ai fini dell’erogazione degli incentivi tributari.
La domanda del Sindaco
Il Sindaco ha precisato, in via preliminare, come la Giunta Comunale a approvato il “Regolamento gestione incentivi entrate” e che sono stati assegnati al servizio tributi obiettivi in tema di “attività di controllo dichiarazioni e versamento IMU, al fine di ridurre gli insoluti”. Ai fini dell’erogazione sui risultati raggiunti, il Primo cittadino fa presente che mentre il bilancio di previsione 2020-2022 è stato regolarmente approvato entro il 31 dicembre, il rendiconto di gestione è stato approvato entro il termine del 30 giugno secondo la proroga straordinaria inserito nel decreto “Cura Italia”. A tal fine chiede ai magistrati contabili che essendo il termine stabilito dal Tuel il 30 di aprile, se l’approvazione del conto consuntivo, pur nei termini previsti dal legislatore, possa pregiudicare l’erogazione degli incentivi tributari inseriti nella legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1091, legge n. 145 del 2018).
La risposta del Collegio contabile
Osservano i giudici contabili lombardi come ai fini dell’erogazione degli incentivi tributari, la normativa impone quale condizione alla regolamentazione comunale, l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. E’ indubbio come nella magistratura contabile è invalso l’orientamento di riconoscere soddisfatta la condizione, con riferimento all’approvazione del bilancio di previsione, solo se l’ente locale lo approvi entro il 31 dicembre e non entro i termini prorogati in conseguenza di modifiche normative. Il motivo di tale orientamento è dovuto essenzialmente al regime limitativo imposto agli enti locali che approvino il bilancio di previsione dopo il 31 dicembre dell’anno precedente. Infatti, l’ente dal successivo 1 gennaio entro nella gestione dell’esercizio provvisorio, regime questo che riduce l’attività gestionale ad una serie di attività tassativamente indicate nella quale non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale.
A differenza del bilancio di previsione, in presenza di una proroga alla sua approvazione disposta dal legislatore, come avvenuto nel caso di specie a causa del Covid-19 ad opera del d.l. 18/2020, non altera di per sé i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, di cui si rende conto, e non produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione, nel medesimo esercizio, da parte del personale. In questo caso il personale, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre.
In conclusione, pertanto, secondo il Collegio contabile, l’approvazione del rendiconto 2019 entro il 30 giugno 2020 si presta ugualmente ad essere collocato nella tempestiva adempienza contabile del comune, richiesta dalla norma del decreto “Salva Italia”, quale condizione di applicabilità degli incentivi, vale a dire il rendere conto tempestivamente e certi i risultati della gestione dell’esercizio finanziario ormai passato.
Conclusioni
Il Collegio contabile, sulla base di quanto evidenziato, ha concluso nel modo seguente “laddove il bilancio di previsione sia approvato entro il 31 dicembre, l’approvazione del rendiconto intervenuta successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine prorogato dal legislatore con norma di carattere eccezionale consente l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, in tema di incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali”.
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