Ritardo del versamento della prima rata TASI oltre il 16/06/2014

In data 11/06/2014 il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha risposto alla seguente interrogazione:

Richiesta: Non applicazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento della prima rata della TASI.

Risposta:

Considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, si ritiene, comunque, applicabile l’articolo 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, secondo il quale:

« 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.    

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto. ».

Il Governo monitorerà anche a consuntivo l’andamento generale dei versamenti dovuti al 16 giugno 2014 in modo da verificare le eventuali problematiche ad essi connesse.

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