Ritardi della p.a., abolite le sanzioni

Fonte: Italia Oggi Sette

È ormai una realtà consolidata l’orientamento delle Commissioni tributarie che propende per l’annullamento delle sanzioni per omessi o tardivi versamenti d’imposta, per le imprese che attendono i pagamenti della pubblica amministrazione.

La Ctr del Lazio, nella sentenza n.126/06/13 dello scorso 16 aprile, ha ribadito il principio già espresso in precedenza e confermato l’annullamento di una cartella esattoriale. Il richiamo esplicito è alle disposizioni introdotte dagli articoli 5 e 6 del dlgs 472/97, secondo cui, ai fini dell’applicazione delle sanzioni tributarie, è necessario il requisito della «colpevolezza», e «non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore». Dunque, qualora il mancato o tardivo pagamento d’imposte sia in stretta connessione con i ritardi nei pagamenti delle commesse eseguite in favori di enti pubblici, la relativa sanzione è passibile di annullamento. Ciò anche in ragione, si legge nella pronuncia, «dell’unicità o della stretta connessione tra Stato impositore e amministrazione pubblica». Nella vertenza in esame, il contribuente aveva sostenuto, senza smentita da parte dell’ente impositore, che il mancato versamento d’imposte era dovuto a una carenza di liquidità, derivante in massima parte dalla difficoltà di riscuotere crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. La commissione ha ritenuto che tale fattispecie costituisse, di per sé, una valida giustificazione, una «causa di forza maggiore» che testimonia altresì la mancanza della «colpevolezza» nel comportamento, omissivo o tardivo, dell’imprenditore; di conseguenza, le sanzioni non sono dovute.

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