di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini
Che cosa succede all’ente che entro il 31 gennaio non ha provveduto all’aggiornamento del prospetto sul risultato presunto di amministrazione, previsto dall’articolo 187, comma 3-quater, del Tuel? Sono chiamati a questo adempimento solo gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con utilizzo dell’avanzo presunto di amministrazione. La facoltà è ammessa dal legislatore, limitatamente: a) alle quote vincolate del risultato di amministrazione, sia riconducibili ad economie di spesa dell’esercizio precedente che ad altre casistiche; b) alle quote accantonate risultanti da accantonamenti inseriti nel risultato di amministrazione dell’ultimo esercizio approvato. solamente in sede di variazione di bilancio con delibera di consiglio è ammessa la possibilità di applicare quote accantonate presunte derivanti da accantonamenti dell’esercizio precedente (2019). In questo caso è necessario predisporre un preconsuntivo di tutte le entrate e di tutte le spese. Non è invece possibile, fino a consuntivo approvato, applicare al bilancio quote destinate e libere del risultato di amministrazione. In considerazione del fatto che garantire l’equilibrio di bilancio attraverso l’avanzo presunto rappresenta una deroga al principio costituzionale del pareggio (articolo 81), in quanto le risorse fino ad approvazione del rendiconto non sono ancora accertate, il legislatore richiede che la facoltà sia accompagnata dalla dimostrazione della effettiva disponibilità di queste risorse nel risultato presunto di amministrazione, dimostrazione affidata a un prospetto da allegare al bilancio di previsione e da aggiornare, appunto, entro il mese di gennaio, a cura dell’organo esecutivo. Il prospetto è anche funzionale a verificare che la gestione dell’esercizio precedente non chiuda in disavanzo o, se ricorre il caso, che il disavanzo trovi adeguata copertura nel bilancio dell’esercizio. L’obbligo di aggiornamento del prospetto A chi è rivolto l’obbligo di aggiornamento del prospetto sul risultato presunto di amministrazione? Sono chiamati all’adempimento non tutti gli enti, ma solamente coloro che, in sede di bilancio iniziale, hanno applicato l’avanzo di amministrazione. L’aggiornamento è funzionale ad accertare che l’avanzo inizialmente quantificato risulti ancora disponibile sulla base di dati più aggiornati rispetto alle iniziali previsioni. Gli enti che non provvedono all’aggiornamento del prospetto ovvero che, a seguito della nuova verifica, dovessero risultare in disavanzo, dovranno immediatamente approvare una variazione di bilancio con la quale si azzera l’avanzo applicato o (in caso di disavanzo) si riporta la quota di avanzo ai limiti previsti dai commi 897-900 della legge 145/2018 e si iscrive il disavanzo in parte spesa nel bilancio. Nessun obbligo invece è posto in capo agli enti che non hanno approvato ancora il bilancio ovvero che, avendolo approvato, non hanno previsto l’applicazione dell’avanzo. Successivamente al 31 gennaio, l’obbligo di aggiornamento del prospetto sussiste ogni qual volta l’ente, prima dell’approvazione del rendiconto, provveda ad applicare nuove quote di avanzo di amministrazione al bilancio. Per gli enti che approveranno il bilancio nel 2020, dopo il 31 gennaio, non avranno l’obbligo di aggiornare il risultato presunto, salvo il caso di (ulteriore) applicazione dell’avanzo presunto. La determinazione analitica delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione Sebbene i prospetti a.1), a.2) e a.3) dedicati alla determinazione analitica delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato presunto di amministrazione dovranno essere obbligatoriamente compilati e allegati al bilancio solamente a partire dall’esercizio 2021, gli enti che procedono con l’applicazione dell’avanzo presunto sono chiamati a rendere conto di come hanno calcolato le singole quote che compongono il risultato di amministrazione, inserendo i prospetti nella nota integrativa. Da quest’anno comunque gli enti dovranno avere la capacità di prevedere la corretta entità di risorse da accantonare durante l’esercizio con appositi stanziamenti, al fine di poter garantire il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2) previsto dalle nuove regole del Dm 1° agosto 2019. Le conseguenze in caso di mancato aggiornamento del prospetto In caso di mancato aggiornamento del prospetto inerente il risultato presunto, il punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 impone l’immediata adozione di una variazione di bilancio con cui si elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Riteniamo tuttavia che l’ente possa evitare di disapplicare avanzo, qualora provveda ora, anche in ritardo, all’aggiornamento del prospetto.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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