di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
Il risultato di amministrazione 2018 che i consigli comunali e provinciali hanno approvato entro il mese di aprile con il rendiconto influenza immediatamente la gestione dell’esercizio in corso. Le possibilità del suo utilizzo sono però diverse a seconda che l’ente sia in avanzo o disavanzo. L’ente in avanzo Il risultato contabile di amministrazione, che è accertato con l’approvazione del rendiconto (comma 1 dell’articolo 187 del Tuel) è distinto in fondi liberi, vincolati, destinati agli investimenti e accantonati. Compongono la quota vincolata le economie di bilancio derivanti da operazioni di mutuo, da trasferimenti con specifica destinazione, da apposizione di vincoli da parte dell’ente oppure da risorse vincolate dalla legge o dai principi contabili. L’avanzo vincolato può essere sempre applicato al bilancio di previsione, anche nel caso in cui l’ente abbia fatto ricorso all’ anticipazione di tesoreria o all’ utilizzo per cassa di fondi a specifica destinazione (a differenza delle altre tipologie). Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 175, comma 5-quater, lettera c), del Tuel, le variazioni di bilancio che riguardano l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente sono effettuate, in termini di competenza e di cassa, dal responsabile del servizio finanziario o, dove previsto con regolamento, dai singoli responsabili di spesa. Nelle quote accantonate nel risultato di amministrazione confluiscono gli stanziamenti per passività potenziali (anticipazione liquidità, contenzioso, indennità fine mandato eccetera) e il fondo crediti di dubbia esigibilità, così come risultanti al 31 dicembre 2018. L’applicazione dell’avanzo accantonato al bilancio di previsione 2019 richiede la delibera consiliare. I fondi destinati agli investimenti invece sono costituiti in relazione alle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili anch’essi con delibera consiliare di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. La quota libera dell’avanzo di amministrazione 2018 può essere applicata al bilancio di previsione 2019 esclusivamente con deliberazione consiliare, e nel rispetto di un preciso ordine di priorità, definito dal comma 2 dell’articolo 187 del Tuel. Innanzitutto, occorre verificare che non sussistano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare o che l’ente non versi in situazioni di criticità finanziaria per cui è richiesta la salvaguardia degli equilibri di cui all’articolo 193 del Tuel. Le risorse libere sono dunque utilizzabili per il finanziamento di spese di investimento, per la copertura delle spese correnti a carattere non permanente e per l’estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota svincolata in sede di rendiconto 2018, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del corretto accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante la medesima finalità nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019. L’ente in disavanzo L’utilizzo delle quote vincolate, destinate e accantonate del risultato di amministrazione è invece limitato se l’ente è in disavanzo. In questo caso i limiti sono fissati dalla manovra 2019. Per la definizione di ente in disavanzo, il valore da considerare è quello negativo della voce «E» del prospetto di determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre. L’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata è definita entro l’importo di cui alla lettera A) del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Con la manovra viene anche definito il caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 sia negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità o del fondo anticipazioni di liquidità. In questo caso, l’importo dell’avanzo applicabile si riduce ed è pari alla quota di disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Questa possibilità resta tuttavia sospesa per gli enti che non hanno approvato il rendiconto entro il 30 aprile, fino a quando non votano il rendiconto in consiglio. Una volta approvato il rendiconto, anche se in ritardo, l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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