Risparmi di spesa ed assunzioni a tempo determinato

Non è consentito cumulare i risparmi di spesa del personale degli anni precedenti per effettuare nuove assunzioni nel 2013.
È quanto ha sostenuto la Corte dei conti, sez. di controllo per la Lombardia, nel parere n. 18 del 17 gennaio 2013.
Il sindaco di un comune lombardo soggetto al patto di stabilità, ha posto l’interrogativo se, avendo rispettato le condizioni normative dei vincoli di spesa, del patto di stabilità interno e della riduzione di spesa di personale, in assenza di personale in esubero o in eccedenza, sia possibile cumulare i risparmi di spesa del personale riguardante le cessazioni intervenute negli anni 2010-11-12, per il calcolo della percentuale del turn over ai fini di una assunzione a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2013.
Si tratta pertanto di verificare se sia possibile riportare nel 2013, attuale esercizio, le quote di spesa corrispondente alle cessazioni non utilizzate negli anni 2010-11-12.
Come noto, l’art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 112/2008 ha stabilito che i comuni soggetti al Patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.
La Sezione ha rilevato che la legge finanziaria per il 2011, di cui all’art. 14, comma 9, ha previsto una nuova annualità di riferimento su cui parametrare il calcolo della spesa di personale che individua il limite per procedere a nuove assunzioni. L’anno di riferimento considerato dalla norma è, appunto, il 2010, che costituisce il primo anno di riferimento utile ove permanga la disposizione in questione. Per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011, pertanto, i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010.
Con riguardo agli anni successivi al 2011, invece, valorizzando la nozione di “anno precedente” riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità si deve ritenere che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente.
Tale conclusione pare coerente con la finalità della norma che è quella non di contenere o ridurre la spesa di personale di esercizio in esercizio (obiettivo già assicurato per gli enti locali dal comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006), ma di porre un vincolo stretto alle assunzioni di personale, quale strumento indiretto di limitazione della spesa ripetitiva.
Naturalmente, la facoltà di procedere ad assunzioni sarà pur sempre soggetta al complesso degli ulteriori vincoli previsti dalla normativa in vigore, nell’ambito della quale si segnalano, senza pretesa di esaustività: la programmazione triennale e il piano annuale delle assunzioni, il principio di riduzione progressiva della spesa per il personale (per i comuni che abbiano una popolazione superiore ai 5.000, il rispetto del patto di stabilità un rapporto inferiore al 50% tra spese di personale e spese correnti e così via.

Fonte:La Gazzetta degli Enti locali

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