Risparmi da rinegoziazione dei mutui tra i fondi destinati per ridurre il disavanzo a consuntivo

il sole24ore
2 Agosto 2019
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di Vincenzo Giannotti

La sentenza della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 23/2019 Anche prima delle specifiche deroghe legislative, le economie generate da rinegoziazione dei mutui devono confluire tra i fondi destinati che, data la loro destinazione generica, possono essere applicati nel bilancio di previsione, ovvero ridurre il disavanzo in sede di conto consuntivo. La tesi dei giudici contabili toscani che ha imposto al Comune, nel passaggio ai nuovi principi contabili, di riclassificare quelle economie tra i fondi vincolati, da impiegare solo per attività di investimento e non per ridurre il disavanzo, non è stata accolta dalla Corte dei conti a Sezioni Riunite (sentenza n. 23/2019) che ha annullato, pertanto, la deliberazione della Corte toscana n. 80/2019. La Corte ha, inoltre, stabilito che, in ragione del principio di continuità degli esercizi, le precedenti quote destinate si cumulano con quelle successive costituendo un unico importo che potrà essere liberamente destinato da parte del Comune alla riduzione del disavanzo (in fase di bilancio consuntivo) o alla libera destinazione senza vincoli, a copertura anche di spese di esercizio previste dal Dl 78/2015, in sede di bilancio di previsione. La posizione della Corte toscana sulle economie da mutui I giudici contabili toscani, a seguito del controllo dei conti di un Comune, hanno riscontrato una serie di criticità che hanno condotto a una riclassificazione delle varie poste contabili tanto da aumentare il disavanzo registrato nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata. Tra le varie poste individuate, la Corte ha considerato irregolare anche la classificazione dei risparmi ottenuti a seguito della rinegoziazione dei mutui, tanto da assegnare all’ente locale un termine per le rettifiche di questa posta contabile. Secondo il Collegio contabile toscano, le economie derivanti da negoziazione dei mutui avrebbero dovuto essere classificati all’interno dei fondi vincolati (lettera C) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) il cui impiego non può che essere destinato a incremento degli investimenti ovvero ad altra spesa in conto capitale con ciò intendendosi una spesa in ogni caso di utilità pluriennale. Secondo il Comune, che ha proposto ricorso davanti alle Sezione Riunite, l’indicazione dei giudici toscani sarebbe errata, dovendo l’entrata derivante da economia essere iscritta all’interno dei fondi accantonati, in modo non dissimile da quanto accade per le anticipazioni di liquidità (Dl 35/2013). La diversa soluzione delle Sezione Riunite Tra le due soluzioni prospettate di destinazione delle economie tra i vari fondi vincolati o accantonati, le Sezione Riunite indicano come corretta invece quelli dei fondi destinati. Infatti, non esiste una relazione diretta tra le economie da rinegoziazione e le vicende del mutuo sottostante, in quanto le economie non genarono fondi vincolati ma fondi destinati. Non vi è, poi, una relazione diretta tra il vincolo di destinazione delle entrate da mutuo e quello generato sulle economie da rinegoziazione sulle risorse destinate al suo ammortamento e, infine, l’ordinamento prevede una disciplina transitoria ed eccezionale che consente di destinare alla copertura del disavanzo le risorse in conto capitale che derivano da economie da rinegoziazione. Pertanto, l’inquadramento dei vincoli nei fondi di cui alla lettera “D” (fondi destinati), in luogo di quelli di cui alla lettera “C” (fondi vincolati) non è infatti neutro rispetto al trattamento contabile e alla disciplina applicabile ai fini del ripiano del disavanzo, tenuto conto che, per la contabilità pubblica finanziaria, l’estinzione anticipata dell’indebitamento costituisce una spesa in conto capitale (articolo 187, comma 1, del Tuel). In conclusione, secondo la Corte, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (data del riaccertamento straordinario) le economie da rinegoziazione avrebbero dovuto essere imputate ai fondi destinati e crescere man mano che le stesse hanno continuato a realizzarsi. Per il principio di continuità dei bilanci degli enti locali, le somme da economia destinate prima della deroga legislativa (articolo 7, comma 2, del Dl 78/2015) potranno essere liberamente utilizzate dal Comune in sede del rendiconto di gestione a riduzione del disavanzo pregresso, ovvero, in sede di bilancio di previsione, presenti tutte le condizioni di legge, per finanziarie spesa senza vincolo di destinazione, confluendo, in pratica nella parte disponile del risultato di amministrazione.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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